IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  concernente
«Ordinamento giudiziario»; 
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374,  concernente  «Istituzione
del giudice di pace»; 
  Visto il decreto legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,  recante
«Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,  concernente
«Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei  giudici  di
pace, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011,  n.
148» e s.m.i.; 
  Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante  «Delega  al  Governo
per  la  riforma  organica  della  magistratura  onoraria   e   altre
disposizioni sui giudici di pace»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  recante
«Riforma organica della magistratura onoraria  e  altre  disposizioni
sui giudici di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57»; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 116/2017,  in  cui
sono definite le figure  di  giudice  onorario  di  pace  e  di  vice
procuratore onorario; 
  Visto l'art. 3, commi 1 e 3,  del  citato  decreto  legislativo  n.
116/2017, con cui si dispone che,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del decreto  medesimo,  le  dotazioni  organiche  dei  giudici
onorari di pace e dei  vice  procuratori  onorari  sono  fissate  con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  acquisito  il  parere  del  Consiglio
superiore  della  magistratura,  tenendo  conto  delle  esigenze   di
efficienza e di funzionalita' dei servizi della giustizia; 
  Visto, altresi',  l'art.  3,  commi  2  e  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 116/2017, secondo cui, in sede di prima  applicazione,
le dotazioni organiche  dei  giudici  onorari  di  pace  e  dei  vice
procuratori  onorari  non  possono  essere  superiori  a  quelle  dei
magistrati professionali che svolgono, rispettivamente,  funzioni  di
merito, giudicanti ovvero requirenti, con esclusione  dei  magistrati
aventi funzioni direttive; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 116/2017, che disciplina
il regime delle indennita' spettanti ai magistrati onorari; 
  Visto l'art. 29 del decreto legislativo n.  116/2017,  con  cui  si
dispone la durata dell'incarico dei magistrati  onorari  in  servizio
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 31, commi 1 e 2, del  citato  decreto  legislativo  n.
116/2017, che  disciplina  il  regime  transitorio  delle  indennita'
dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai  vice
procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore  dello
stesso decreto; 
  Visto l'art.  35,  comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.
116/2017, con cui si dispone che, per l'attuazione delle disposizioni
contenute nel medesimo decreto legislativo, si  provvede  nel  limite
delle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali,  disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica; 
  Rilevato che, nel vigente  ruolo  organico  della  magistratura,  i
posti di magistrato professionale con funzioni giudicanti  di  merito
non direttive sono complessivamente pari a 6.840, mentre i  posti  di
magistrato  professionale  con  funzioni  requirenti  di  merito  non
direttive sono complessivamente pari a 2.221; 
  Tenuto conto che tali entita'  numeriche  costituiscono  il  limite
massimo entro cui individuare  le  dotazioni  organiche  dei  giudici
onorari di pace e dei vice procuratori onorari; 
  Considerato, infine,  che  le  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della giustizia, consentono - in sede  di  prima  applicazione  -  di
determinare le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e  dei
vice procuratori onorari in misura pari, rispettivamente, a 6.000 e a
2.000 unita'; 
  Visto il  parere  favorevole  espresso  al  riguardo  dall'Adunanza
plenaria del Consiglio superiore della magistratura nella seduta  del
17 gennaio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Dotazione organica dei giudici onorari di pace 
 
  La dotazione organica dei giudici onorari di  pace  e'  fissata  in
6.000 unita'.