Art. 3 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
onorari determinato ai sensi degli articoli 1  e  2,  entrano  a  far
parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  2. Nel secondo quadriennio successivo  all'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo n. 116/2017, il numero dei magistrati onorari cui
spetta l'indennita' prevista dall'art. 23, comma 2, nonche' dall'art.
31, comma 2, non potra'  essere  superiore  al  60%  della  dotazione
organica complessiva.