Art. 3 Disciplina transitoria 1. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari determinato ai sensi degli articoli 1 e 2, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nel secondo quadriennio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, il numero dei magistrati onorari cui spetta l'indennita' prevista dall'art. 23, comma 2, nonche' dall'art. 31, comma 2, non potra' essere superiore al 60% della dotazione organica complessiva.