IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  recante  il
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  30  giugno  2004,  che
istituiva il Sistema nazionale linee-guida; 
  Vista la legge 8  marzo  2017,  n.  24,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia  di  responsabilita'   professionale   degli   esercenti   le
professioni sanitarie»; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma  1,  della  predetta  legge,
secondo cui «Gli esercenti le professioni sanitarie,  nell'esecuzione
delle prestazioni sanitarie con finalita'  preventive,  diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative  e  di  medicina  legale,  si
attengono,  salve   le   specificita'   del   caso   concreto,   alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate  ai  sensi  del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche'
dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco  istituito  e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
e da aggiornare con cadenza  biennale.  In  mancanza  delle  suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si  attengono
alle buone pratiche clinico-assistenziali»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2  agosto   2017,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  10
agosto 2017, n. 186, che  ha  istituito  presso  il  Ministero  della
salute l'elenco delle  societa'  scientifiche  e  delle  associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, per le finalita' di
cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24; 
  Visto, altresi', l'art. 5, comma 3, della legge n. 24 del 2017,  il
quale dispone che «Le linee guida e gli  aggiornamenti  delle  stesse
elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati  nel  Sistema
nazionale per le linee guida (SNLG), il  quale  e'  disciplinato  nei
compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro  della  salute,  da
emanare, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. L'Istituto superiore di  sanita'  pubblica  nel
proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
indicati  dal  SNLG,  previa   verifica   della   conformita'   della
metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso
Istituto,  nonche'  della  rilevanza  delle   evidenze   scientifiche
dichiarate a supporto delle raccomandazioni»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia   di   sperimentazione   clinica   dei   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza  sanitaria  del  Ministero  della  salute»,  con  specifico
riferimento all'art. 11, comma 1, lettera a); 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere, ai sensi del  predetto  art.  5,
comma 3, all'individuazione dei compiti e delle funzioni del  Sistema
nazionale per le linee guida (SNLG); 
  Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2018 (Rep. atti n. 40/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Sistema nazionale linee guida 
 
  1. Il Sistema nazionale linee guida, di seguito (SNLG) e' istituito
presso l'Istituto superiore di sanita' e costituisce l'unico punto di
accesso alle linee guida di cui all'art. 5  della  legge  n.  24  del
2017, e ai relativi aggiornamenti. 
  2.  Il  SNLG  consente  la  valutazione,   l'aggiornamento   e   la
pubblicazione delle linee guida, anche ai sensi  e  per  gli  effetti
delle disposizioni di cui all'art. 590-sexies del codice penale, come
introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 24 del 2017.