Art. 2 
 
 
                 Istituzione del Comitato strategico 
 
  1. La gestione del SNLG e' attribuita ad  un  Comitato  strategico,
istituito presso l'Istituto superiore di sanita' e composto da: 
    a) presidente dell'Istituto superiore di sanita', in qualita'  di
coordinatore; 
    b) direttore del Centro nazionale per  l'eccellenza  clinica,  la
qualita' e la sicurezza delle cure, di seguito  (CNEC)  dell'Istituto
superiore di sanita'; 
    c)  direttore  generale  della   programmazione   sanitaria   del
Ministero della salute; 
    d) direttore generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero
della salute; 
    e) direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute; 
    f)  direttore  generale  della  ricerca  e  dell'innovazione   in
sanita'; 
    g)  direttore  generale  dell'Agenzia  per  i  servizi   sanitari
regionali (AGENAS); 
    h) direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
    i) presidente del Consiglio superiore di sanita'; 
    j)  quattro  rappresentanti  della   Commissione   salute   della
Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
  2.  Il  Comitato  strategico  si  riunisce  su   convocazione   del
coordinatore e ha la facolta' di avvalersi  della  collaborazione  di
esperti  e  consultare  associazioni  di  pazienti   e/o   cittadini,
rappresentanti di enti di ricerca e universita', rappresentanti delle
federazioni degli ordini degli esercenti  le  professioni  sanitarie,
rappresentanti    di    societa'    scientifiche    e    associazioni
tecnico-scientifiche non incluse nell'elenco di cui  al  decreto  del
Ministro della salute del 2 agosto 2017.