Art. 2 Istituzione del Comitato strategico 1. La gestione del SNLG e' attribuita ad un Comitato strategico, istituito presso l'Istituto superiore di sanita' e composto da: a) presidente dell'Istituto superiore di sanita', in qualita' di coordinatore; b) direttore del Centro nazionale per l'eccellenza clinica, la qualita' e la sicurezza delle cure, di seguito (CNEC) dell'Istituto superiore di sanita'; c) direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute; d) direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute; e) direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute; f) direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanita'; g) direttore generale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS); h) direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); i) presidente del Consiglio superiore di sanita'; j) quattro rappresentanti della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome. 2. Il Comitato strategico si riunisce su convocazione del coordinatore e ha la facolta' di avvalersi della collaborazione di esperti e consultare associazioni di pazienti e/o cittadini, rappresentanti di enti di ricerca e universita', rappresentanti delle federazioni degli ordini degli esercenti le professioni sanitarie, rappresentanti di societa' scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche non incluse nell'elenco di cui al decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017.