Art. 3 Funzioni del Comitato strategico 1. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni: a) definisce le priorita' del SNLG, in merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative, sulla base dei seguenti criteri: 1) impatto epidemiologico delle malattie sulla popolazione italiana; 2) variabilita' delle pratiche professionali non giustificate dalle evidenze disponibili; 3) diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali; 4) benefici potenziali derivanti dalla produzione di linee guida; 5) tipo e qualita' delle evidenze disponibili; 6) rischio clinico elevato; 7) istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione; b) promuove un sistema efficiente di produzione di linee guida nazionali, evitando la duplicazione e sovrapposizione delle stesse; c) monitora annualmente lo sviluppo del Sistema nazionale linee guida il numero delle linee guida proposte per l'inserimento e successivamente inserite nel Sistema, i tempi di produzione delle linee guida e le criticita' emerse nella fase di valutazione delle stesse, nonche' il tasso di diffusione e recepimento delle linee guida da parte dei destinatari e l'impatto sugli esiti; d) trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sull'attivita' svolta. 2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato strategico puo' avvalersi dei dati che possono essere resi disponibili, nel rispetto delle leggi vigenti, dalle competenti amministrazioni centrali e periferiche, in campo epidemiologico e farmaco-economico, sulle tecnologie sanitarie, sull'organizzazione socio-sanitaria, e sullo stato di salute della popolazione.