Art. 4 
 
 
             Modalita' di valutazione delle linee guida 
 
  1.  L'Istituto  superiore   di   sanita',   entro   trenta   giorni
dall'adozione del presente decreto, definisce e pubblica sul  proprio
sito istituzionale gli standard metodologici per  la  predisposizione
delle linee guida, nonche' i criteri di  valutazione  delle  evidenze
scientifiche dichiarate a supporto  delle  raccomandazioni  contenute
nelle linee guida. 
  2. L'Istituto superiore di sanita' provvede alla valutazione  delle
linee guida e all'inserimento  delle  stesse  nel  Sistema  nazionale
linee guida, previa  verifica  della  conformita'  della  metodologia
adottata agli standard e ai criteri di cui al comma 1.