Art. 4 Modalita' di valutazione delle linee guida 1. L'Istituto superiore di sanita', entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, definisce e pubblica sul proprio sito istituzionale gli standard metodologici per la predisposizione delle linee guida, nonche' i criteri di valutazione delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida. 2. L'Istituto superiore di sanita' provvede alla valutazione delle linee guida e all'inserimento delle stesse nel Sistema nazionale linee guida, previa verifica della conformita' della metodologia adottata agli standard e ai criteri di cui al comma 1.