Art. 5 Processo di inserimento delle linee guida nel Sistema nazionale linee guida 1. Gli enti pubblici e privati, nonche' le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte nell'elenco di cui al decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 che intendono elaborare linee guida, inseriscono la proposta di linee guida sulla piattaforma informatica del SNLG, gestita dall'Istituto superiore di sanita', indicando il titolo, l'argomento, i contenuti e i destinatari delle stesse. 2. Possono essere registrate sulla piattaforma del SNLG quali proposte di inserimento di linee guida: nuove linee guida, aggiornamenti di linee guida e adattamenti nazionali di linee guida internazionali. 3. Entro trenta giorni dalla registrazione della proposta di inserimento delle linee guida sulla piattaforma, l'Istituto superiore di sanita' valuta l'ammissibilita' della stessa al processo di valutazione per l'inserimento nel SNLG, tenendo conto: a) delle priorita' stabilite dal Comitato strategico; b) dell'eventuale disponibilita' di linee guida aggiornate, nazionali o internazionali, adottabili nel contesto italiano; c) della copertura dell'area clinica di interesse, da parte di linee guida attuali, gia' inserite nel Sistema nazionale linee guida. 4. La proposta di linee guida inserita sulla piattaforma informatica e ritenuta ammissibile dall'Istituto superiore di sanita', ai sensi del comma 3, e' sviluppata dai soggetti proponenti e, successivamente valutata nel merito. L'Istituto superiore di sanita' comunica al Comitato strategico l'avvenuta ammissione della linea guida nel SNLG entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione e promuove la diffusione della stessa attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 5. Per le modalita' relative all'inserimento, allo sviluppo, al completamento e alla valutazione delle linee guida si rimanda ad apposito manuale operativo, predisposto dall'Istituto superiore di sanita' e pubblicato sul relativo sito istituzionale. 6. Il tempo intercorrente tra l'ammissione della proposta di linea guida registrata nella piattaforma informatica e la presentazione della stessa all'Istituto superiore di sanita' per il giudizio di merito non puo' essere superiore ai due anni ne' inferiore a sei mesi. L'ultima ricerca bibliografica a supporto della linea guida deve essere stata effettuata entro i dodici mesi precedenti la data di presentazione della versione approvata per la pubblicazione nel SNLG.