IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n.  400»,  e,  in  particolare,  l'art.  6-bis,
relativo al trattamento dei dati personali; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,
ove si prevede  che  con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  e'
annualmente definita la tipologia di dati la cui  mancata  fornitura,
per  rilevanza,  dimensione  o   significativita'   ai   fini   della
rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di  cui  al
medesimo art. 7; 
  Visto l'art. 12, comma 1, lettera  c)  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, in  base  al  quale  la  Commissione  per  la
garanzia  della  qualita'  dell'informazione  statistica  esprime  un
parere sul programma statistico nazionale; 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,
che prevede il Programma statistico nazionale e la relativa procedura
di approvazione; 
  Visto, altresi', l'art. 13, comma  3,  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, ove si prevede che  il  Programma  statistico
nazionale e' predisposto dall'ISTAT  e  sottoposto  al  parere  della
Commissione  per  la  garanzia   della   qualita'   dell'informazione
statistica e approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica,
previa  deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica; 
  Visto l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo  6  settembre
1989, n. 322, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni  comprese
nel Programma statistico  nazionale,  rispetto  alle  quali  sussiste
l'obbligo  di  risposta,  nonche'  i  criteri   da   utilizzare   per
individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati  con  il
decreto del Presidente della Repubblica, previsto  dal  comma  3  del
medesimo articolo; 
  Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, ove si prevede che gli aggiornamenti del Programma statistico
nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
ai commi 3 e 3-ter del predetto articolo; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica», e, in particolare, l'art. 1,  comma  1,
lettera ii); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»,  e,   in
particolare,  l'art.  4-bis  dell'allegato  A3,  recante  «Codice  di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, concernente «Regolamento recante  il  riordino  dell'Istituto
nazionale di statistica»; 
  Vista  la  delibera  del  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione statistica adottata nella  seduta  del  26  gennaio
2016  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Programma  statistico
nazionale per il triennio  2017-2019,  contenente  le  variabili  che
possono essere diffuse in forma disaggregata, ai sensi dell'art.  13,
comma 3-bis, del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322;
l'elenco  delle  rilevazioni  statistiche  rientranti  nel  Programma
statistico nazionale per il triennio 2017-2019 che comportano obbligo
di risposta da parte dei soggetti privati, a norma  dell'art.  7  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;  nonche'  l'elenco  dei
lavori compresi nel Programma statistico nazionale  per  il  triennio
2017-2019 per  i  quali  la  mancata  fornitura  dei  dati  configura
violazione dell'obbligo di risposta; 
  Visto il parere  della  Conferenza  unificata,  espresso  ai  sensi
dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 3 marzo 2016; 
  Visto il parere della Commissione per la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica espresso  nella  seduta  del  14  luglio
2016; 
  Visto il parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali
reso in data 2 marzo 2017; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 62 del 10 luglio 2017; 
  Vista la proposta di Programma statistico nazionale per il triennio
2017-2019, trasmessa con nota UP/1156366 del 2 novembre 2017; 
  Visto l'art. 11 del regolamento (CE)  n.  223/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, come modificato dall'art.
1, comma 6, del regolamento (UE) n. 759/2015 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015, in base al quale gli Stati membri e
la Commissione adottano tutte le misure necessarie per  mantenere  la
fiducia  nelle  statistiche  ufficiali  e   garantire   un   contesto
istituzionale volto ad assicurare  l'indipendenza  professionale,  il
rispetto di standard europei e dei principi statistici, la  solidita'
dei  metodi  e  processi  di  produzione,   l'armonizzazione   e   la
comparabilita' dei dati nonche' l'accesso per i cittadini; 
  Considerato che il  Programma  statistico  nazionale  individua  le
rilevazioni statistiche di interesse pubblico al fine di  produrre  e
diffondere l'informazione statistica ufficiale di qualita', rilevante
per il Paese e l'Unione europea, in modo  da  garantire  un  contesto
istituzionale volto ad assicurare  l'indipendenza  professionale,  il
rispetto di standard europei e dei principi statistici, la  solidita'
dei  metodi  e  processi  di  produzione,   l'armonizzazione   e   la
comparabilita' dei dati  nonche'  l'  accesso  per  i  cittadini,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del  regolamento  (CE)  n.
223/2009 e successivamente modificato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio
2017, con il quale e'  stata  conferita  la  delega  di  funzioni  al
Ministro  senza  portafoglio  Maria  Anna   Madia   in   materia   di
semplificazione e pubblica amministrazione e, in particolare,  l'art.
1, comma 4, lettera g), relativo all'attuazione  del  citato  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il Programma statistico nazionale per  il  triennio
2017-2019, contenente le variabili  che  possono  essere  diffuse  in
forma disaggregata  per  esigenze  conoscitive,  anche  di  carattere
internazionale ed europeo, ai sensi dell'art. 13,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  allegato  al  presente
decreto, di cui fa parte integrante.