Art. 2 
 
 
       Commissioni di esame unificato - Composizione e compiti 
 
  1.  La  commissione  di  esame  di  cui  all'art.  4  del   decreto
direttoriale 22 novembre 2016, nell'ambito delle sessioni degli esami
di abilitazione disciplinate dalla normativa in vigore di  competenza
del MIT, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto  interministeriale
n. 762 del 4 ottobre 2016,  limitatamente  agli  allievi  di  cui  al
successivo art. 3, comma 4, e' integrata da: 
    a) un esperto del mondo del lavoro designato dal comitato tecnico
scientifico dell'Istituto Tecnico Superiore - I.T.S. - ,  con  almeno
cinque anni di  esperienza  nelle  imprese  dell'area  tecnologica  e
dell'ambito al quale si riferisce il percorso stesso, impegnato nella
realizzazione delle attivita' di tirocinio; 
    b) un esperto  della  formazione  professionale  designato  dalla
Regione territorialmente competente. 
  2. I due membri integrati hanno voto deliberativo esclusivamente ai
fini della valutazione  delle  competenze  dei  programmi  effettuati
durante il percorso I.T.S. 
  3. La commissione come definita accerta le competenze  obbligatorie
previste dagli articoli 7 e 10 del  decreto medesimo  e  dal  decreto
interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016.