Art. 2 Commissioni di esame unificato - Composizione e compiti 1. La commissione di esame di cui all'art. 4 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, nell'ambito delle sessioni degli esami di abilitazione disciplinate dalla normativa in vigore di competenza del MIT, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto interministeriale n. 762 del 4 ottobre 2016, limitatamente agli allievi di cui al successivo art. 3, comma 4, e' integrata da: a) un esperto del mondo del lavoro designato dal comitato tecnico scientifico dell'Istituto Tecnico Superiore - I.T.S. - , con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito al quale si riferisce il percorso stesso, impegnato nella realizzazione delle attivita' di tirocinio; b) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione territorialmente competente. 2. I due membri integrati hanno voto deliberativo esclusivamente ai fini della valutazione delle competenze dei programmi effettuati durante il percorso I.T.S. 3. La commissione come definita accerta le competenze obbligatorie previste dagli articoli 7 e 10 del decreto medesimo e dal decreto interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016.