Art. 3 
 
 
                     Sessione di esame unificato 
 
  1. Gli Istituti  tecnici  superiori  interessati  allo  svolgimento
delle prove di esame unificate, entro il 31  gennaio  di  ogni  anno,
devono inoltrare alla Direzione  marittima,  nel  cui  territorio  di
giurisdizione hanno sede gli Istituti tecnici superiori  richiedenti,
una richiesta per l'effettuazione delle prove d'esame unificate. 
  2. L'istanza di cui  al  comma  precedente,  e'  integrata  con  il
nominativo dei membri di cui all'art. 2,  comma  1,  designati  dagli
Organismi competenti. 
  3. La Direzione marittima che ha ricevuto la richiesta di  sessione
di  esame  unificato   trasmette   all'Istituto   tecnico   superiore
interessato il bando di esame. 
  4. L'Istituto tecnico superiore interessato, entro sessanta  giorni
dalla data di  pubblicazione  del  bando,  trasmette  alla  Direzione
marittima l'elenco dei candidati, ammessi ai sensi dell'art. 2  comma
2 del decreto interministeriale 4 ottobre 2016, n. 762, per  i  quali
e' stata richiesta la sessione di esame unificato. 
  5. La Direzione marittima, nell'ambito delle sessioni ordinarie  di
esame, in  funzione  del  numero  degli  allievi  iscritti,  comunica
all'Istituto tecnico superiore la data in  cui  si  svolgeranno  tali
prove di esame. 
  6. All'elenco di cui al comma 4 devono essere allegate le  previste
quietanze di pagamento della tassa di ammissione agli  esami  di  cui
all'art.  50  della  legge  n.  82/1963  e  successive  modifiche   e
integrazioni. 
  7. Gli oneri connessi alla commissione di esame  unificata  sono  a
carico dell'Istituto tecnico superiore richiedente per quanto attiene
ai membri aggiuntivi.