Art. 3 Sessione di esame unificato 1. Gli Istituti tecnici superiori interessati allo svolgimento delle prove di esame unificate, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono inoltrare alla Direzione marittima, nel cui territorio di giurisdizione hanno sede gli Istituti tecnici superiori richiedenti, una richiesta per l'effettuazione delle prove d'esame unificate. 2. L'istanza di cui al comma precedente, e' integrata con il nominativo dei membri di cui all'art. 2, comma 1, designati dagli Organismi competenti. 3. La Direzione marittima che ha ricevuto la richiesta di sessione di esame unificato trasmette all'Istituto tecnico superiore interessato il bando di esame. 4. L'Istituto tecnico superiore interessato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, trasmette alla Direzione marittima l'elenco dei candidati, ammessi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto interministeriale 4 ottobre 2016, n. 762, per i quali e' stata richiesta la sessione di esame unificato. 5. La Direzione marittima, nell'ambito delle sessioni ordinarie di esame, in funzione del numero degli allievi iscritti, comunica all'Istituto tecnico superiore la data in cui si svolgeranno tali prove di esame. 6. All'elenco di cui al comma 4 devono essere allegate le previste quietanze di pagamento della tassa di ammissione agli esami di cui all'art. 50 della legge n. 82/1963 e successive modifiche e integrazioni. 7. Gli oneri connessi alla commissione di esame unificata sono a carico dell'Istituto tecnico superiore richiedente per quanto attiene ai membri aggiuntivi.