Art. 4 
 
 
             Ammissione alla sessione di esame unificato 
 
  1. L'ammissione alla sessione di esame  unificato  avviene  secondo
quanto  disposto  dall'art.  3  del  decreto  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2016 e dal precedente art.
3, comma 4. 
  2. A tal fine l'Istituto Tecnico Superiore  provvede  a  richiedere
alla Capitaneria di porto  di  iscrizione  del  candidato  all'esame,
tramite  PEC,  l'accertamento  dei  requisiti  richiesti,  ai   sensi
dell'art. 3 comma  3  del  decreto  direttoriale  22  novembre  2016,
allegando all'istanza copia della domanda in bollo per  ogni  singolo
allievo, che dovra' essere successivamente inviata in originale. 
  3. La Direzione marittima, acquisita la documentazione  di  cui  al
precedente comma, a seconda della  disponibilita'  dei  membri  della
Commissione, convoca la Commissione di  esame  unificato  nell'ambito
delle sessioni ordinarie come da precedente art. 3, comma 5. 
  4. Gli allievi indicati  dall'Istituto  tecnico  superiore  possono
accedere esclusivamente alla sessione unificata presso  la  Direzione
marittima territorialmente competente. 
  5. Ai sensi dell'art.  6,  comma  3  del  decreto  direttoriale  22
novembre 2016, in caso di esito negativo di una delle  prove,  ovvero
di tutte le prove, l'allievo ha facolta' di ripeterla nella  sessione
successiva di esame unificato presso la stessa  Direzione  marittima,
ovvero in altra Direzione marittima con le modalita' di cui  all'art.
3, comma 1.