Art. 4 Ammissione alla sessione di esame unificato 1. L'ammissione alla sessione di esame unificato avviene secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2016 e dal precedente art. 3, comma 4. 2. A tal fine l'Istituto Tecnico Superiore provvede a richiedere alla Capitaneria di porto di iscrizione del candidato all'esame, tramite PEC, l'accertamento dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, allegando all'istanza copia della domanda in bollo per ogni singolo allievo, che dovra' essere successivamente inviata in originale. 3. La Direzione marittima, acquisita la documentazione di cui al precedente comma, a seconda della disponibilita' dei membri della Commissione, convoca la Commissione di esame unificato nell'ambito delle sessioni ordinarie come da precedente art. 3, comma 5. 4. Gli allievi indicati dall'Istituto tecnico superiore possono accedere esclusivamente alla sessione unificata presso la Direzione marittima territorialmente competente. 5. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, in caso di esito negativo di una delle prove, ovvero di tutte le prove, l'allievo ha facolta' di ripeterla nella sessione successiva di esame unificato presso la stessa Direzione marittima, ovvero in altra Direzione marittima con le modalita' di cui all'art. 3, comma 1.