Art. 5 Attestato di superamento d'esame 1. Il superamento dell'esame unificato consente agli allievi dei percorsi I.T.S. di ottenere il diploma di «Tecnico Superiore per la conduzione del mezzo navale» e di «Tecnico Superiore per la conduzione degli impianti ed apparati di bordo» e l'attestato di superamento degli esami per il conseguimento della certificazione di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina. 2. L'attestato di superamento degli esami per il conseguimento della certificazione di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina e' rilasciato, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, dalla Direzione marittima, presso la quale e' istituita la commissione d'esame unificato. 3. Il diploma di «Tecnico Superiore per la conduzione del mezzo navale» e di «Tecnico Superiore per la conduzione degli impianti ed apparati di bordo» e' rilasciato dal Ministero dell'universita', dell'istruzione e della ricerca. 4. Le Autorita' Marittime di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nelle cui matricole gli allievi sono iscritti, rilasciano il certificato di competenza.