Art. 5 
 
 
                  Attestato di superamento d'esame 
 
  1. Il superamento dell'esame unificato consente  agli  allievi  dei
percorsi I.T.S. di ottenere il diploma di «Tecnico Superiore  per  la
conduzione  del  mezzo  navale»  e  di  «Tecnico  Superiore  per   la
conduzione degli impianti ed apparati  di  bordo»  e  l'attestato  di
superamento degli esami per il conseguimento della certificazione  di
competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina. 
  2. L'attestato di superamento  degli  esami  per  il  conseguimento
della certificazione di competenza (CoC) di Ufficiale di coperta e di
Ufficiale di macchina e' rilasciato, ai sensi dell'art.  6,  comma  2
del decreto direttoriale 22 novembre 2016, dalla Direzione marittima,
presso la quale e' istituita la commissione d'esame unificato. 
  3. Il diploma di «Tecnico Superiore per  la  conduzione  del  mezzo
navale» e di «Tecnico Superiore per la conduzione degli  impianti  ed
apparati di bordo»  e'  rilasciato  dal  Ministero  dell'universita',
dell'istruzione e della ricerca. 
  4. Le Autorita' Marittime di cui all'art. 3, comma 3,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nelle cui  matricole  gli  allievi
sono iscritti, rilasciano il certificato di competenza.