IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
introduce la possibilita' per il CIPE, su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  di
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 392, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
che definisce il livello del finanziamento del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 393, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
che destina, a decorrere dall'anno 2017 una  quota  del  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari  a  1.000  milioni  di
euro, alle finalita' di cui ai commi 400, 401, 408 e 409; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
che dispone che a decorrere dall'anno 2017 nello stato di  previsione
del Ministero della salute e' istituito un Fondo per il  concorso  al
rimborso alle regioni per l'acquisto dei  medicinali  innovativi  con
una dotazione di 500 milioni di euro annui. Il Fondo  finalizzato  al
predetto rimborso e' finanziato: 
      a) per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro
per l'anno 2018 e 164 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019
mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 393 della legge  11
dicembre 2016, n. 232; 
      b) per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro
per l'anno 2018 e 336 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019
mediante utilizzo  delle  risorse  destinate  alla  realizzazione  di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art.
1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il successivo comma 401 dell'art. 1, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2017  nello
stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un  Fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali
oncologici innovativi, con una  dotazione  di  500  milioni  di  euro
annui, mediante l'utilizzo delle risorse di cui al  comma  393  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  Visto il combinato disposto dei commi 402,  403,  404  dell'art.  1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede che: 
      a)  con  apposita   determinazione   del   Direttore   generale
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da  adottare  entro  il  31
marzo   2017,   previo   parere    della    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica sono stabiliti i criteri per  la  classificazione
dei farmaci innovativi e a innovativita' condizionata e  dei  farmaci
oncologici innovativi; 
      b) che i requisiti di innovativita' permangono per  un  periodo
massimo di trentasei mesi; 
      c) che i predetti farmaci  sono  soggetti  a  monitoraggio  dei
registri AIFA; 
  Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 402,  dell'art.  1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che  prevede  che,  nelle  more
dell'adozione della determinazione AIFA di cui al  medesimo  comma  e
comunque non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci
oncologici innovativi validi ai fini dell'accesso ai fondi di cui  ai
commi 400 e 401 sono quelli gia' individuati da AIFA; 
  Visto il comma 402-bis del piu' volte richiamato art. 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232,  prevede  che:  «I  farmaci,  ivi  compresi
quelli oncologici, per  i  quali  e'  stato  riconosciuto,  da  parte
dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovativita' condizionata,
sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici  regionali  di
cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189 e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400
e 401 per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse  dei  Fondi
di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalita' ivi indicate
confluiscono nella quota di finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392»; 
  Visto il successivo comma 405 dell'art. 1 della legge  11  dicembre
2016, n. 232, che dispone che le risorse dei Fondi di  cui  ai  commi
400 e 401 debbano essere versate alle  regioni  in  proporzione  alla
spesa sostenuta dalle regioni medesime per  l'acquisto  dei  farmaci,
secondo le modalita' individuate con apposito  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista  la  determina  n.  1535  del  12  settembre  2017,  adottata
dall'AIFA,  con  la  quale  sono   stabiliti   i   criteri   per   la
classificazione   dei   farmaci   innovativi   e   ad   innovativita'
condizionata e dei farmaci oncologici  innovativi,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 18  settembre
2017, che integra la determina n. 519 del 31  marzo  2017  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 80 del 5 aprile 2017, in applicazione della possibilita'  gia'  in
essa contenuta di effettuare «integrazioni, aggiornamenti e revisioni
in tempi successivi»; 
  Visti l'art. 34, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  l'art.  1,
comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  e  l'art.  1,  comma
836, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  dispongono  che  le
regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e le Province
Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono   integralmente   al
finanziamento della propria spesa sanitaria; 
  Visto l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che individua la quota di compartecipazione alla  spesa  sanitaria  a
carico della regione Sicilia; 
  Visto l'art. 29, comma 2, decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che
prevede  dal  1°  gennaio  2018  l'obbligo   di   inserimento   nella
fatturazione elettronica del Codice di autorizzazione  all'immissione
in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo; 
  Considerati  gli  accordi  sottoscritti  tra  AIFA  e  le   aziende
farmaceutiche ai sensi dell'art. 48, comma 33, del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni,  per
la  fornitura  di  medicinali  innovativi  a  prezzi   variabili   in
applicazione degli specifici termini contrattuali; 
  Ritenuto, pertanto, in attuazione della normativa sopra richiamata,
di dover provvedere alla individuazione delle modalita' con le  quali
versare in favore delle regioni, le risorse dei Fondi per il concorso
al rimborso dell'acquisto dei medicinali innovativi e dei  medicinali
oncologici innovativi di cui all'art. 1, commi 400 e 401, della legge
11 dicembre 2016, n. 232; 
  Acquisita l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 21 dicembre 2017 (rep. atti n. 239/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  operative  di
erogazione delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 400  e
401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a titolo  di  concorso  al
rimborso per  l'acquisto  dei  medicinali  innovativi  ed  oncologici
innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica, di  cui
alla determina AIFA n. 1535 del 12  settembre  2017  che  integra  la
determina n. 519 del 31 marzo 2017. 
  2. Le somme  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 6 del presente decreto, sono erogate alle regioni a statuto
ordinario e alla Regione Sicilia, in  coerenza  con  quanto  previsto
dalla normativa vigente in  materia  di  compartecipazione  totale  o
parziale alla spesa  sanitaria  a  carico  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
  3. Il riconoscimento del requisito dell'innovativita'  dei  farmaci
avviene secondo i criteri e le modalita'  fissati  dall'AIFA  con  la
determina n. 1535 del 12 settembre 2017 che integra la determina  519
del 31 marzo 2017 e ha una durata massima di trentasei  mesi.  L'AIFA
predispone e aggiorna mensilmente  gli  elenchi  di  riferimento  dei
medicinali innovativi e oncologici innovativi,  che  sono  pubblicati
sul portale web dell'AIFA.