Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. La «spesa regionale di competenza» e' definita quale  spesa  per
l'acquisto, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, dei
medicinali innovativi ed oncologici  innovativi,  in  relazione  alla
singola indicazione terapeutica, erogati nella  regione  o  provincia
autonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico del  Servizio
sanitario nazionale di ciascun medicinale,  calcolato  al  netto  del
valore dell'eventuale importo versato dalle aziende farmaceutiche  in
applicazione degli specifici termini  contrattuali  sottoscritti  con
AIFA, ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n.  326  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ed  il
corrispondente numero delle confezioni,  dispensate  dalle  strutture
pubbliche nella regione o provincia autonoma, rilevato  attraverso  i
registri  di  monitoraggio  dell'AIFA  o  dalle   strutture   private
accreditate risultanti dai medesimi registri AIFA, qualora l'acquisto
dei medicinali  innovativi  ed  oncologici  innovativi  di  cui  agli
elenchi previsti all'art. 1, comma 3, sia stato effettuato  dall'ente
del Servizio sanitario regionale  di  natura  pubblica,  intestatario
della  fatturazione  elettronica   emessa   da   parte   dell'azienda
farmaceutica. 
  2. La «spesa regionale di competenza  per  residenti»  e'  definita
quale  spesa  per  l'acquisto,  da  parte  degli  enti  del  Servizio
sanitario  nazionale,  dei  medicinali   innovativi   ed   oncologici
innovativi,  in  relazione  alla  singola  indicazione   terapeutica,
erogati ai residenti della regione o  provincia  autonoma,  derivante
dal prodotto tra il prezzo a carico del Servizio sanitario  nazionale
di ciascun medicinale, calcolato al netto del  valore  dell'eventuale
importo versato dalle aziende  farmaceutiche  in  applicazione  degli
specifici  termini  contrattuali  sottoscritti  con  AIFA,  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni e integrazioni, ed il corrispondente  numero
delle confezioni dispensate ai medesimi residenti,  indipendentemente
dalla  regione  o  provincia  autonoma  di  somministrazione,   dalle
strutture pubbliche rilevate attraverso i  registri  di  monitoraggio
dell'AIFA o  dalle  strutture  private  accreditate,  risultanti  dai
medesimi registri AIFA, qualora l'acquisto dei medicinali  innovativi
ed oncologici innovativi di cui agli  elenchi  previsti  all'art.  1,
comma 3,  sia  stato  effettuato  dall'ente  del  Servizio  sanitario
regionale  di  natura  pubblica,  intestatario   della   fatturazione
elettronica emessa da parte dell'azienda farmaceutica. 
  3. I «dati di residenza» si intendono ai fini del presente  decreto
quelli rilevati dai registri  di  monitoraggio  dell'AIFA,  derivanti
dalla compilazione e registrazione a carico della struttura sanitaria
pubblica  erogatrice  dei   farmaci   o   della   struttura   privata
accreditata,  qualora  l'acquisto  dei   medicinali   innovativi   ed
oncologici innovativi di cui agli elenchi previsti all'art. 1,  comma
3, sia stato effettuato dall'ente del Servizio sanitario regionale di
natura pubblica, intestatario della fatturazione  elettronica  emessa
da parte dell'azienda farmaceutica.