Art. 2 Definizioni 1. La «spesa regionale di competenza» e' definita quale spesa per l'acquisto, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi, in relazione alla singola indicazione terapeutica, erogati nella regione o provincia autonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al netto del valore dell'eventuale importo versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione degli specifici termini contrattuali sottoscritti con AIFA, ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, ed il corrispondente numero delle confezioni, dispensate dalle strutture pubbliche nella regione o provincia autonoma, rilevato attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA o dalle strutture private accreditate risultanti dai medesimi registri AIFA, qualora l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi di cui agli elenchi previsti all'art. 1, comma 3, sia stato effettuato dall'ente del Servizio sanitario regionale di natura pubblica, intestatario della fatturazione elettronica emessa da parte dell'azienda farmaceutica. 2. La «spesa regionale di competenza per residenti» e' definita quale spesa per l'acquisto, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi, in relazione alla singola indicazione terapeutica, erogati ai residenti della regione o provincia autonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al netto del valore dell'eventuale importo versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione degli specifici termini contrattuali sottoscritti con AIFA, ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, ed il corrispondente numero delle confezioni dispensate ai medesimi residenti, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di somministrazione, dalle strutture pubbliche rilevate attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA o dalle strutture private accreditate, risultanti dai medesimi registri AIFA, qualora l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi di cui agli elenchi previsti all'art. 1, comma 3, sia stato effettuato dall'ente del Servizio sanitario regionale di natura pubblica, intestatario della fatturazione elettronica emessa da parte dell'azienda farmaceutica. 3. I «dati di residenza» si intendono ai fini del presente decreto quelli rilevati dai registri di monitoraggio dell'AIFA, derivanti dalla compilazione e registrazione a carico della struttura sanitaria pubblica erogatrice dei farmaci o della struttura privata accreditata, qualora l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi di cui agli elenchi previsti all'art. 1, comma 3, sia stato effettuato dall'ente del Servizio sanitario regionale di natura pubblica, intestatario della fatturazione elettronica emessa da parte dell'azienda farmaceutica.