Art. 3 
 
                     Dati di spesa della regione 
                        o provincia autonoma 
 
  1. Con cadenza trimestrale ed entro i  quindici  giorni  successivi
alla scadenza dei primi tre trimestri  di  ogni  anno,  tenuto  anche
conto  della  possibilita'  data  al  paziente   di   effettuare   il
trattamento in una o piu' regioni  e  province  autonome  diverse  da
quella di residenza, l'AIFA fornisce  al  Ministero  della  salute  -
Direzione generale della programmazione sanitaria - i  dati  relativi
alla spesa di competenza di ciascuna regione  e  provincia  autonoma,
distinti per i residenti  e  per  i  non  residenti,  utilizzando  il
modello allegato A per i farmaci innovativi e il modello  allegato  B
per  i  farmaci  oncologici  innovativi   che   costituiscono   parte
integrante del presente decreto. 
  2. Entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo  a  quello  di
riferimento, al fine  di  consentire  le  operazioni  di  conguaglio,
l'AIFA comunica, al Ministero della salute - Direzione generale della
programmazione sanitaria - i dati relativi alla spesa  di  competenza
di ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti  e
per  i  non  residenti,  sostenuta  al  31  dicembre   dell'anno   di
riferimento, utilizzando i modelli di cui al comma 1 in base ai  dati
inseriti da parte delle strutture  di  cui  all'art.  2,  comma  1  e
risultanti dai registri di monitoraggio  AIFA  e  dalla  fatturazione
elettronica. 
  3.  Limitatamente  all'anno  2017,  tenuto   conto   dell'imminente
chiusura dell'esercizio finanziario 2017 e nelle more dell'attuazione
dal 1° gennaio 2018 dell'obbligo, previsto  dall'art.  29,  comma  2,
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di inserimento nella  fatturazione
elettronica del Codice di autorizzazione all'immissione in  commercio
(AIC) e del corrispondente quantitativo, che permette di  individuare
la struttura pubblica acquirente dei farmaci ai fini del concorso  al
rimborso da parte dei Fondi di cui all'art. 1, l'accesso  a  ciascuno
dei Fondi di  cui  all'art.  1,  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 405, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
parametrato alla quota di accesso del Fabbisogno  sanitario  standard
per l'anno 2017 di cui all'intesa sancita  in  Conferenza  permanente
per i rapporti tra Stato regioni e province autonome  il  26  ottobre
2017 (atto Rep. n. 184/2017) secondo le seguenti modalita': 
    a) a titolo di acconto per il Fondo di cui all'art. 1, comma 400,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo i successivi conguagli da
operarsi  per  tenere  conto  della  spesa  regionale  di  competenza
sostenuta per i residenti; 
    b) in via definitiva, per il Fondo di cui all'art. 1, comma  401,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  4. Conseguentemente, sulla base di quanto previsto dal comma 3  del
presente articolo, le regioni e le  province  autonome  iscrivono  le
relative risorse dei Fondi di cui all'art. 1 nei propri bilanci.