Art. 3 Dati di spesa della regione o provincia autonoma 1. Con cadenza trimestrale ed entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei primi tre trimestri di ogni anno, tenuto anche conto della possibilita' data al paziente di effettuare il trattamento in una o piu' regioni e province autonome diverse da quella di residenza, l'AIFA fornisce al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria - i dati relativi alla spesa di competenza di ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e per i non residenti, utilizzando il modello allegato A per i farmaci innovativi e il modello allegato B per i farmaci oncologici innovativi che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, al fine di consentire le operazioni di conguaglio, l'AIFA comunica, al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria - i dati relativi alla spesa di competenza di ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e per i non residenti, sostenuta al 31 dicembre dell'anno di riferimento, utilizzando i modelli di cui al comma 1 in base ai dati inseriti da parte delle strutture di cui all'art. 2, comma 1 e risultanti dai registri di monitoraggio AIFA e dalla fatturazione elettronica. 3. Limitatamente all'anno 2017, tenuto conto dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2017 e nelle more dell'attuazione dal 1° gennaio 2018 dell'obbligo, previsto dall'art. 29, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di inserimento nella fatturazione elettronica del Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo, che permette di individuare la struttura pubblica acquirente dei farmaci ai fini del concorso al rimborso da parte dei Fondi di cui all'art. 1, l'accesso a ciascuno dei Fondi di cui all'art. 1, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 405, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' parametrato alla quota di accesso del Fabbisogno sanitario standard per l'anno 2017 di cui all'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato regioni e province autonome il 26 ottobre 2017 (atto Rep. n. 184/2017) secondo le seguenti modalita': a) a titolo di acconto per il Fondo di cui all'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo i successivi conguagli da operarsi per tenere conto della spesa regionale di competenza sostenuta per i residenti; b) in via definitiva, per il Fondo di cui all'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 4. Conseguentemente, sulla base di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le regioni e le province autonome iscrivono le relative risorse dei Fondi di cui all'art. 1 nei propri bilanci.