Art. 4 
 
          Criteri per l'erogazione delle risorse dei Fondi 
 
  1. Per l'anno 2017, il Ministero della salute concorre a rimborsare
alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia, in  coerenza
con la quota di compartecipazione statale al finanziamento  derivante
da quanto disposto dall'art. 1, comma 830, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sulla base: 
    a) della spesa regionale di competenza sostenuta per i  residenti
delle suddette regioni, limitatamente alle risorse del Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    b) della quota regionale di competenza sulla base  degli  importi
definiti dall'art. 3, comma  3,  lettera  b),  con  riferimento  alle
risorse del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  401,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
  2. Per le regioni  a  statuto  speciale,  per  la  regione  Sicilia
limitatamente alla quota di finanziamento a proprio carico, e per  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  opera  quanto  disposto
dall'art. 6. 
  3. A decorrere dall'anno 2018, con riferimento a ciascuno dei Fondi
di cui ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  il
Ministero della salute concorre a rimborsare alle regioni  a  statuto
ordinario e alla  regione  Sicilia,  in  coerenza  con  la  quota  di
compartecipazione  statale  al  finanziamento  derivante  da   quanto
disposto dall'art. 1, comma 830, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, la spesa regionale di competenza sostenuta per i residenti delle
suddette regioni. Per le regioni a statuto speciale, per  la  Regione
Sicilia limitatamente alla quota di finanziamento a proprio carico, e
per le Province autonome di Trento e di Bolzano opera quanto disposto
dall'art. 6. 
  4. Qualora dal 2017 per il Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  400,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e a decorrere dall'anno 2018 per
ciascun Fondo di cui ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, la somma delle spese regionali di  competenza  per  residenti
delle regioni a statuto ordinario e della  regione  Sicilia,  per  la
citata  quota  di  finanziamento  a  carico   dello   Stato,   ecceda
complessivamente il valore fissato per il  Fondo  in  relazione  alla
singola indicazione terapeutica, il Fondo e'  attribuito  a  ciascuna
regione in misura proporzionale alla spesa  regionale  di  competenza
per residenti rispetto  al  totale  della  spesa  di  competenza  per
residenti delle medesime regioni a statuto ordinario e della  Regione
Sicilia, per la quota di finanziamento a carico dello Stato. La quota
di spesa di competenza per residenti non coperta dai rispettivi Fondi
resta a carico delle singole regioni.