Art. 4 Criteri per l'erogazione delle risorse dei Fondi 1. Per l'anno 2017, il Ministero della salute concorre a rimborsare alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia, in coerenza con la quota di compartecipazione statale al finanziamento derivante da quanto disposto dall'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base: a) della spesa regionale di competenza sostenuta per i residenti delle suddette regioni, limitatamente alle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) della quota regionale di competenza sulla base degli importi definiti dall'art. 3, comma 3, lettera b), con riferimento alle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2. Per le regioni a statuto speciale, per la regione Sicilia limitatamente alla quota di finanziamento a proprio carico, e per le province autonome di Trento e di Bolzano opera quanto disposto dall'art. 6. 3. A decorrere dall'anno 2018, con riferimento a ciascuno dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il Ministero della salute concorre a rimborsare alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia, in coerenza con la quota di compartecipazione statale al finanziamento derivante da quanto disposto dall'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa regionale di competenza sostenuta per i residenti delle suddette regioni. Per le regioni a statuto speciale, per la Regione Sicilia limitatamente alla quota di finanziamento a proprio carico, e per le Province autonome di Trento e di Bolzano opera quanto disposto dall'art. 6. 4. Qualora dal 2017 per il Fondo di cui all'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e a decorrere dall'anno 2018 per ciascun Fondo di cui ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la somma delle spese regionali di competenza per residenti delle regioni a statuto ordinario e della regione Sicilia, per la citata quota di finanziamento a carico dello Stato, ecceda complessivamente il valore fissato per il Fondo in relazione alla singola indicazione terapeutica, il Fondo e' attribuito a ciascuna regione in misura proporzionale alla spesa regionale di competenza per residenti rispetto al totale della spesa di competenza per residenti delle medesime regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia, per la quota di finanziamento a carico dello Stato. La quota di spesa di competenza per residenti non coperta dai rispettivi Fondi resta a carico delle singole regioni.