Art. 5 
 
           Modalita' di erogazione delle risorse dei Fondi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto per l'anno 2017 nel successivo comma
6 del presente articolo,  il  Ministero  della  salute,  a  decorrere
dall'anno 2018, determina l'acconto da  riconoscere  alle  regioni  a
statuto ordinario e alla regione Sicilia, in coerenza con la quota di
finanziamento a carico dello Stato, le somme di ciascuno dei Fondi  e
fino a concorrenza dei medesimi, in misura proporzionale  alla  quota
di accesso al  fabbisogno  sanitario  standard  di  ciascun  anno  di
riferimento,  come  risultante  dalla  relativa  intesa  sancita   in
Conferenza permanente per i Rapporti tra  Stato  regioni  e  province
autonome. 
  2. Le  operazioni  di  conguaglio,  sulla  base  dei  dati  forniti
dall'AIFA entro il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento, rispetto alla spesa di competenza di  ciascuna  regione,
distinta per i residenti e  per  i  non  residenti,  sono  effettuate
tenendo conto delle somme gia' erogate ai sensi del comma 1 a  valere
sul riparto dei Fondi di cui all'art. 1, relativo all'anno successivo
a quello di riferimento. 
  3. Per ciascuno dei Fondi, all'atto delle operazioni di conguaglio,
ove l'importo del Fondo sia inferiore rispetto alla somma delle spese
regionali  di  competenza  per  residenti  delle  regioni  a  statuto
ordinario e alla Regione Sicilia, per la  quota  di  finanziamento  a
carico dello Stato si applica quanto riportato all'art. 4, comma 4. 
  4. In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il  Ministero
della salute eroga  a  ciascuna  regione,  per  ciascuno  dei  Fondi,
l'importo risultante dal saldo  tra  l'acconto  di  cui  al  comma  1
relativo all'anno di riferimento e il conguaglio di cui  al  comma  2
relativo   all'anno   precedente    a    quello    di    riferimento.
Conseguentemente  il  predetto  saldo,  per   ciascuno   dei   Fondi,
costituisce l'importo da iscrivere nel bilancio  regionale  dell'anno
di riferimento. 
  5. Se, in sede di determinazione dei conguagli, la regione  dovesse
risultare debitrice, il Ministero  della  salute  opera  le  relative
regolazioni contabili, a seguito delle  somme  versate  a  titolo  di
acconto,   attribuite   in    eccedenza    rispetto    al    rimborso
complessivamente spettante, sulla base delle risultanze del  registro
di monitoraggio e della fatturazione elettronica comunicate  da  AIFA
al  Ministero  della  salute  riferite  all'anno  di  competenza,  in
occasione del primo riparto  utile  dei  Fondi  di  cui  all'art.  1,
successivo alla data  di  comunicazione  da  parte  di  AIFA  di  cui
all'art. 3, comma 2 del presente decreto. 
  Conseguentemente,  in  sede  di   conguaglio,   qualora   l'importo
corrispondente al suddetto debito non  potesse  essere  integralmente
erogato alle regioni creditrici a valere su ciascuno  dei  Fondi,  lo
stesso  e'  dedotto  proporzionalmente  al  credito  tra  le  regioni
creditrici, ivi incluse le regioni e  le  province  autonome  di  cui
all'art. 6 del presente decreto. Le regioni creditrici riceveranno le
dovute compensazioni in occasione del primo riparto utile  dei  Fondi
di cui all'art. 1, successivo alla data di comunicazione da parte  di
AIFA  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  presente  decreto.   Con
riferimento a ciascun Fondo, qualora si verifichi che la somma  della
spesa regionale di competenza per residenti dell'anno sostenuta dalle
regioni a statuto ordinario e dalla Regione Sicilia, in coerenza  con
la quota  di  finanziamento  a  carico  dello  Stato,  sia  inferiore
all'importo dello stesso  Fondo,  in  sede  di  conguaglio  le  somme
eccedenti sono erogate alle  medesime  regioni  in  proporzione  alla
quota di  accesso  al  fabbisogno  regionale  standard  dell'anno  di
riferimento. 
  6. Per l'anno 2017, le disposizioni di cui ai commi da 1  a  5  del
presente  articolo,  si  applicano  limitatamente  al  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  Per  il
Fondo di cui all'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, nelle more  del  completamento  da  parte  delle  regioni  delle
procedure di acquisto e distribuzione dei farmaci di cui al  presente
decreto e del passaggio  a  regime  dell'obbligo  della  fatturazione
elettronica, che  permette  di  individuare  le  strutture  pubbliche
acquirenti dei farmaci oggetto di rimborso da parte dei Fondi di  cui
all'art. 1, nonche' in considerazione di quanto disposto dall'art. 3,
comma 3, lettera b), del presente decreto, l'erogazione  delle  somme
viene effettuata in proporzione alla quota di accesso  al  fabbisogno
sanitario standard per l'anno 2017, fino a concorrenza dei  Fondi  di
cui all'art. 1 del presente decreto, senza che  venga  operato  alcun
conguaglio successivo tra la quota gia' erogata in  proporzione  alla
quota di accesso al fabbisogno sanitario standard  2017  e  la  spesa
regionale di competenza per residenti comunicata da  AIFA,  ai  sensi
del precedente art. 3, comma 2.