Art. 5 Modalita' di erogazione delle risorse dei Fondi 1. Fatto salvo quanto previsto per l'anno 2017 nel successivo comma 6 del presente articolo, il Ministero della salute, a decorrere dall'anno 2018, determina l'acconto da riconoscere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia, in coerenza con la quota di finanziamento a carico dello Stato, le somme di ciascuno dei Fondi e fino a concorrenza dei medesimi, in misura proporzionale alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard di ciascun anno di riferimento, come risultante dalla relativa intesa sancita in Conferenza permanente per i Rapporti tra Stato regioni e province autonome. 2. Le operazioni di conguaglio, sulla base dei dati forniti dall'AIFA entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, rispetto alla spesa di competenza di ciascuna regione, distinta per i residenti e per i non residenti, sono effettuate tenendo conto delle somme gia' erogate ai sensi del comma 1 a valere sul riparto dei Fondi di cui all'art. 1, relativo all'anno successivo a quello di riferimento. 3. Per ciascuno dei Fondi, all'atto delle operazioni di conguaglio, ove l'importo del Fondo sia inferiore rispetto alla somma delle spese regionali di competenza per residenti delle regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia, per la quota di finanziamento a carico dello Stato si applica quanto riportato all'art. 4, comma 4. 4. In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il Ministero della salute eroga a ciascuna regione, per ciascuno dei Fondi, l'importo risultante dal saldo tra l'acconto di cui al comma 1 relativo all'anno di riferimento e il conguaglio di cui al comma 2 relativo all'anno precedente a quello di riferimento. Conseguentemente il predetto saldo, per ciascuno dei Fondi, costituisce l'importo da iscrivere nel bilancio regionale dell'anno di riferimento. 5. Se, in sede di determinazione dei conguagli, la regione dovesse risultare debitrice, il Ministero della salute opera le relative regolazioni contabili, a seguito delle somme versate a titolo di acconto, attribuite in eccedenza rispetto al rimborso complessivamente spettante, sulla base delle risultanze del registro di monitoraggio e della fatturazione elettronica comunicate da AIFA al Ministero della salute riferite all'anno di competenza, in occasione del primo riparto utile dei Fondi di cui all'art. 1, successivo alla data di comunicazione da parte di AIFA di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto. Conseguentemente, in sede di conguaglio, qualora l'importo corrispondente al suddetto debito non potesse essere integralmente erogato alle regioni creditrici a valere su ciascuno dei Fondi, lo stesso e' dedotto proporzionalmente al credito tra le regioni creditrici, ivi incluse le regioni e le province autonome di cui all'art. 6 del presente decreto. Le regioni creditrici riceveranno le dovute compensazioni in occasione del primo riparto utile dei Fondi di cui all'art. 1, successivo alla data di comunicazione da parte di AIFA di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto. Con riferimento a ciascun Fondo, qualora si verifichi che la somma della spesa regionale di competenza per residenti dell'anno sostenuta dalle regioni a statuto ordinario e dalla Regione Sicilia, in coerenza con la quota di finanziamento a carico dello Stato, sia inferiore all'importo dello stesso Fondo, in sede di conguaglio le somme eccedenti sono erogate alle medesime regioni in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno regionale standard dell'anno di riferimento. 6. Per l'anno 2017, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, si applicano limitatamente al Fondo di cui all'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per il Fondo di cui all'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nelle more del completamento da parte delle regioni delle procedure di acquisto e distribuzione dei farmaci di cui al presente decreto e del passaggio a regime dell'obbligo della fatturazione elettronica, che permette di individuare le strutture pubbliche acquirenti dei farmaci oggetto di rimborso da parte dei Fondi di cui all'art. 1, nonche' in considerazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lettera b), del presente decreto, l'erogazione delle somme viene effettuata in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard per l'anno 2017, fino a concorrenza dei Fondi di cui all'art. 1 del presente decreto, senza che venga operato alcun conguaglio successivo tra la quota gia' erogata in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard 2017 e la spesa regionale di competenza per residenti comunicata da AIFA, ai sensi del precedente art. 3, comma 2.