Art. 6 Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano 1. La spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto speciale, ad esclusione della Regione Sicilia, e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi di cui agli elenchi AIFA, in relazione alla singola indicazione terapeutica, dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto ordinario, ovvero della regione Sicilia, viene rimborsata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessate. Tale spesa concorre alla determinazione del rimborso della spesa per residente di competenza delle suddette regioni a statuto ordinario e della regione Sicilia, con le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto. 2. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto ordinario, ovvero dalla Regione Sicilia, per l'acquisto di farmaci innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, in relazione alla singola indicazione terapeutica, dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto speciale, ad esclusione della Regione Sicilia, e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono al finanziamento integrale della propria spesa sanitaria, viene assicurata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessate. 3. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto speciale, ad eccezione della Regione Sicilia e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi di cui agli elenchi AIFA, in relazione alla singola indicazione terapeutica, dispensati a soggetti residenti nelle regioni a statuto speciale, ad esclusione della Regione Sicilia, e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono al finanziamento integrale della propria spesa sanitaria, viene assicurata, attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province autonome interessate. Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2018 Il Ministro della salute: Lorenzin Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg. n. 511