Art. 6 
 
           Regioni a statuto speciale e province autonome 
                         di Trento e Bolzano 
 
  1. La  spesa  di  competenza  sostenuta  dalle  regioni  a  statuto
speciale, ad esclusione  della  Regione  Sicilia,  e  dalle  province
autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto dei medicinali innovativi
e oncologici innovativi di cui agli elenchi AIFA, in  relazione  alla
singola indicazione  terapeutica,  dispensati  a  soggetti  residenti
nelle regioni a statuto  ordinario,  ovvero  della  regione  Sicilia,
viene rimborsata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra
gli enti del Servizio sanitario nazionale delle  regioni  o  province
autonome interessate. Tale spesa  concorre  alla  determinazione  del
rimborso della spesa  per  residente  di  competenza  delle  suddette
regioni a statuto ordinario e della regione Sicilia, con le modalita'
di cui all'art. 4 del presente decreto. 
  2. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni
a statuto ordinario, ovvero dalla Regione Sicilia, per l'acquisto  di
farmaci  innovativi  e  dei  medicinali  oncologici  innovativi,   in
relazione alla singola indicazione terapeutica, dispensati a soggetti
residenti nelle regioni  a  statuto  speciale,  ad  esclusione  della
Regione Sicilia, e dalle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente,  provvedono
al finanziamento  integrale  della  propria  spesa  sanitaria,  viene
assicurata attraverso il sistema della fatturazione diretta  tra  gli
enti del  Servizio  sanitario  nazionale  delle  regioni  o  province
autonome interessate. 
  3. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni
a statuto speciale,  ad  eccezione  della  Regione  Sicilia  e  dalle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per  l'acquisto   dei
medicinali innovativi e oncologici innovativi  di  cui  agli  elenchi
AIFA, in relazione alla singola indicazione terapeutica, dispensati a
soggetti residenti nelle regioni a statuto  speciale,  ad  esclusione
della Regione Sicilia, e nelle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che, ai sensi di quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,
provvedono al finanziamento integrale della propria spesa  sanitaria,
viene assicurata, attraverso il sistema  della  fatturazione  diretta
tra gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  delle  regioni  o
province autonome interessate. 
  Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2018 
 
                                   Il Ministro della salute: Lorenzin 
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, reg. n. 511