Art. 3 Regime di partecipazione e disposizioni sulla rapportazione navale 1. Le navi soggette all'obbligo di partecipazione al servizio di assistenza al traffico marittimo nell'area VTS di Venezia sono le seguenti: a) le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 GT; b) le navi da pesca di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 45 metri; c) le navi tradizionali di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 45 metri; d) le unita' da diporto di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 45 metri. 2. Le navi di cui al comma 1 che intendono transitare nell'area VTS di Venezia comunicano al Centro VTS di Venezia le informazioni indicate nel regolamento del citato Centro e nel manuale utente previsto dalla direttiva V.T.S./001.