Art. 3 
 
               Regime di partecipazione e disposizioni 
                     sulla rapportazione navale 
 
  1. Le navi soggette all'obbligo di partecipazione  al  servizio  di
assistenza al traffico marittimo nell'area VTS  di  Venezia  sono  le
seguenti: 
    a) le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 GT; 
    b) le navi da pesca di lunghezza fuori tutto pari o  superiore  a
45 metri; 
    c) le navi tradizionali di lunghezza fuori tutto pari o superiore
a 45 metri; 
    d) le unita' da diporto di lunghezza fuori tutto pari o superiore
a 45 metri. 
  2. Le navi di cui al comma 1 che intendono transitare nell'area VTS
di Venezia comunicano  al  Centro  VTS  di  Venezia  le  informazioni
indicate nel regolamento del  citato  Centro  e  nel  manuale  utente
previsto dalla direttiva V.T.S./001.