Art. 2 
 
                           Piani regionali 
 
  1. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, universita'
e ricerca e, per  conoscenza,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  entro
120 giorni dalla pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana i piani  regionali  triennali  di
edilizia scolastica redatti sulla  base  delle  richieste  presentate
dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualita' 2019  e
2020 entro i successivi termini assegnati con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. I piani regionali, redatti secondo criteri di  qualita'  tecnica
ed efficienza nel rispetto dei principi di  parita'  di  trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalita',  approvati  dalle
rispettive  Regioni  sono  trasmessi  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  che  procede  a  trasmetterli  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per conoscenza  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  ad  inserirli  in  un'unica
programmazione nazionale che deve essere  predisposta  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  entro  60  giorni
dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle Regioni e  potra'
trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
provvede, nel medesimo decreto di approvazione  della  programmazione
unica nazionale e di aggiornamento dei piani,  a  ripartire  su  base
regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la
quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite
di spesa a carico del bilancio dello Stato. Nella ripartizione  delle
risorse su base regionale si tiene conto dei seguenti criteri,  anche
sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dell'edilizia: 
    a) edifici scolastici presenti nella regione; 
    b) livello di rischio sismico; 
    c) popolazione scolastica; 
    d) affollamento delle strutture scolastiche. 
  4. Con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse, da disporre con
il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3,  del  presente  decreto,
gli enti locali, risultati  beneficiari  dei  finanziamenti  relativi
agli interventi contenuti nel decreto di cui al  precedente  comma  3
del presente articolo, sulla  base  delle  priorita'  definite  dalle
Regioni, sono autorizzati  ad  avviare  le  procedure  di  gara,  con
pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento  dei  lavori.
Gli enti medesimi provvedono a fornire le informazioni relative  alle
aggiudicazioni tramite il sistema informativo di  monitoraggio  degli
interventi di  edilizia  scolastica  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  5. In caso di mancata proposta di aggiudicazione dei  lavori  entro
365 giorni dall'avvenuta pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del decreto di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del
presente decreto,  l'assegnazione  viene  revocata  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   e
comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonche' gli
eventuali ribassi d'asta comunque resisi disponibili all'esito  delle
procedure di  gara,  sono  accertati  in  sede  di  monitoraggio  dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
riassegnati alle medesime Regioni, secondo criteri, tempi e modalita'
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca di intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  6. La determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento tiene
conto dell'importo relativo ai lavori e delle  somme  a  disposizione
previste nel quadro economico dell'intervento. 
  7. Qualora il termine per la proposta di aggiudicazione di  cui  al
precedente comma 5 del presente articolo, non possa essere rispettato
da  parte  degli  enti  locali   beneficiari   per   gli   interventi
autorizzati, la proroga del medesimo termine e' disposta con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.