Art. 2
Piani regionali
1. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, universita'
e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro
120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana i piani regionali triennali di
edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate
dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualita' 2019 e
2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. I piani regionali, redatti secondo criteri di qualita' tecnica
ed efficienza nel rispetto dei principi di parita' di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', approvati dalle
rispettive Regioni sono trasmessi al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca che procede a trasmetterli al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per conoscenza alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e ad inserirli in un'unica
programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro 60 giorni
dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle Regioni e potra'
trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede, nel medesimo decreto di approvazione della programmazione
unica nazionale e di aggiornamento dei piani, a ripartire su base
regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la
quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite
di spesa a carico del bilancio dello Stato. Nella ripartizione delle
risorse su base regionale si tiene conto dei seguenti criteri, anche
sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dell'edilizia:
a) edifici scolastici presenti nella regione;
b) livello di rischio sismico;
c) popolazione scolastica;
d) affollamento delle strutture scolastiche.
4. Con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse, da disporre con
il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto,
gli enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti relativi
agli interventi contenuti nel decreto di cui al precedente comma 3
del presente articolo, sulla base delle priorita' definite dalle
Regioni, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con
pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori.
Gli enti medesimi provvedono a fornire le informazioni relative alle
aggiudicazioni tramite il sistema informativo di monitoraggio degli
interventi di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
5. In caso di mancata proposta di aggiudicazione dei lavori entro
365 giorni dall'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui all'art. 1, comma 3, del
presente decreto, l'assegnazione viene revocata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonche' gli
eventuali ribassi d'asta comunque resisi disponibili all'esito delle
procedure di gara, sono accertati in sede di monitoraggio dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
riassegnati alle medesime Regioni, secondo criteri, tempi e modalita'
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca di intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. La determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento tiene
conto dell'importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione
previste nel quadro economico dell'intervento.
7. Qualora il termine per la proposta di aggiudicazione di cui al
precedente comma 5 del presente articolo, non possa essere rispettato
da parte degli enti locali beneficiari per gli interventi
autorizzati, la proroga del medesimo termine e' disposta con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.