Art. 2 Piani regionali 1. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualita' 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. I piani regionali, redatti secondo criteri di qualita' tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', approvati dalle rispettive Regioni sono trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che procede a trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ad inserirli in un'unica programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle Regioni e potra' trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, nel medesimo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, a ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tiene conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dell'edilizia: a) edifici scolastici presenti nella regione; b) livello di rischio sismico; c) popolazione scolastica; d) affollamento delle strutture scolastiche. 4. Con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse, da disporre con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, gli enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nel decreto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, sulla base delle priorita' definite dalle Regioni, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi provvedono a fornire le informazioni relative alle aggiudicazioni tramite il sistema informativo di monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 5. In caso di mancata proposta di aggiudicazione dei lavori entro 365 giorni dall'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonche' gli eventuali ribassi d'asta comunque resisi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertati in sede di monitoraggio dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e riassegnati alle medesime Regioni, secondo criteri, tempi e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. La determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento tiene conto dell'importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell'intervento. 7. Qualora il termine per la proposta di aggiudicazione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, non possa essere rispettato da parte degli enti locali beneficiari per gli interventi autorizzati, la proroga del medesimo termine e' disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.