Art. 3 Criteri per la definizione dei piani regionali e per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento. 1. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', devono, sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorita' agli interventi nell'ordine di seguito indicato: a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale; b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilita' delle strutture; c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio; d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche; e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purche' l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere autorizzati con riferimento ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali e della Regione autonoma della Valle d'Aosta o a edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 3. Non sono ammessi a finanziamento: a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilita' sismica entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto; b) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza. 4. Nell'ambito delle priorita' di intervento definite dal comma 1 le Regioni individuano gli enti beneficiari tenendo conto: a) della necessita' di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale; b) del livello di progettazione; c) del completamento dei lavori gia' iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento e il costo degli interventi gia' sostenuti; d) della maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento; e) della valutazione della sostenibilita' del progetto; f) della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'Ente per l'ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio; g) degli ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificita' territoriali.