Art. 3
Criteri per la definizione dei piani regionali e per l'individuazione
degli interventi da ammettere a finanziamento.
1. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel
rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita', devono, sempre nell'ottica di
efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della
legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare
priorita' agli interventi nell'ordine di seguito indicato:
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per
sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento
sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso
in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di
interesse culturale;
b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di
agibilita' delle strutture;
c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio
scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e
dinamica dell'edificio;
d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche
esigenze scolastiche;
e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d) purche' l'ente certifichi che la struttura
sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati
inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere autorizzati con
riferimento ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali e
della Regione autonoma della Valle d'Aosta o a edifici destinati o da
destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe
dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Non sono ammessi a finanziamento:
a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2
di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato
ad effettuare la verifica di vulnerabilita' sismica entro i termini
previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e
comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui
all'art. 1, comma 3, del presente decreto;
b) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a
verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.
4. Nell'ambito delle priorita' di intervento definite dal comma 1
le Regioni individuano gli enti beneficiari tenendo conto:
a) della necessita' di interventi relativi agli edifici
scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo
ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio
regionale;
b) del livello di progettazione;
c) del completamento dei lavori gia' iniziati e non completati
per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il
costo dell'intervento di completamento e il costo degli interventi
gia' sostenuti;
d) della maggiore popolazione scolastica beneficiaria
dell'intervento;
e) della valutazione della sostenibilita' del progetto;
f) della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva
ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete
scolastica, formalmente approvati dall'Ente per l'ottimizzazione e la
riorganizzazione del servizio;
g) degli ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla
base di specificita' territoriali.