Art. 3 
 
Criteri per la definizione dei piani regionali e per l'individuazione
  degli interventi da ammettere a finanziamento. 
 
  1. Le Regioni, nella definizione dei piani  regionali  redatti  nel
rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione,
trasparenza,  proporzionalita',   devono,   sempre   nell'ottica   di
efficienza  economica  dell'investimento   e   nel   rispetto   della
legislazione ambientale e in  materia  di  contratti  pubblici,  dare
priorita' agli interventi nell'ordine di seguito indicato: 
    a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione  per
sostituzione degli edifici esistenti nel caso  in  cui  l'adeguamento
sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso
in cui l'edificio  non  sia  adeguabile  in  ragione  di  vincolo  di
interesse culturale; 
    b) interventi  finalizzati  all'ottenimento  del  certificato  di
agibilita' delle strutture; 
    c)   interventi   finalizzati    all'adeguamento    dell'edificio
scolastico alla  normativa  antincendio  previa  verifica  statica  e
dinamica dell'edificio; 
    d) ampliamenti e/o nuove costruzioni  per  soddisfare  specifiche
esigenze scolastiche; 
    e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d) purche' l'ente certifichi  che  la  struttura
sia adeguata alle normative vigenti e  i  relativi  dati  sono  stati
inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere autorizzati  con
riferimento ad edifici ospitanti istituzioni  scolastiche  statali  e
della Regione autonoma della Valle d'Aosta o a edifici destinati o da
destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe
dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
  3. Non sono ammessi a finanziamento: 
    a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2
di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si  sia  impegnato
ad effettuare la verifica di vulnerabilita' sismica entro  i  termini
previsti dall'art. 20-bis, comma  4,  del  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45  e
comunque non oltre la data  del  decreto  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 1, comma 3, del presente decreto; 
    b) interventi che  prevedano  esclusivamente  la  sistemazione  a
verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza. 
  4. Nell'ambito delle priorita' di intervento definite dal  comma  1
le Regioni individuano gli enti beneficiari tenendo conto: 
    a)  della  necessita'  di  interventi   relativi   agli   edifici
scolastici di secondo grado e del numero degli studenti  del  secondo
ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti  sul  territorio
regionale; 
    b) del livello di progettazione; 
    c) del completamento dei lavori gia' iniziati  e  non  completati
per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra  il
costo dell'intervento di completamento e il  costo  degli  interventi
gia' sostenuti; 
    d)   della   maggiore   popolazione    scolastica    beneficiaria
dell'intervento; 
    e) della valutazione della sostenibilita' del progetto; 
    f) della dismissione di edifici scolastici in  locazione  passiva
ovvero  attuazione  di  piani   di   razionalizzazione   della   rete
scolastica, formalmente approvati dall'Ente per l'ottimizzazione e la
riorganizzazione del servizio; 
    g) degli ulteriori criteri definiti  a  livello  regionale  sulla
base di specificita' territoriali.