Art. 4 
 
                          Ipotesi di revoca 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
procede con proprio decreto, sentite  le  Regioni,  alla  revoca  dei
finanziamenti nelle seguenti ipotesi: 
    a. l'intervento per il quale non  venga  presentata  proposta  di
aggiudicazione entro i termini fissati dal decreto di cui all'art. 2,
comma 5, del presente decreto; 
    b.  non  siano  state   aggiornate   le   sezioni   dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica con i dati relativi all'edificio  scolastico
oggetto dell'intervento; 
    c. l'intervento sia stato oggetto di altri finanziamenti  statali
e/o regionali in qualsiasi  forma  concessi,  fatte  salve  eventuali
quote di cofinanziamento; 
    d. l'intervento sia stato avviato  prima  dell'autorizzazione  di
cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto. 
    e. l'intervento sia stato modificato senza il preventivo consenso
regionale. 
  2.   Con   successivo   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  intesa   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse revocate  sono  riassegnate
alle  Regioni  di  riferimento  per  essere  rifinalizzate  ad  altri
interventi presenti nella  programmazione  regionale  delle  medesime
Regioni.