Art. 4
Ipotesi di revoca
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
procede con proprio decreto, sentite le Regioni, alla revoca dei
finanziamenti nelle seguenti ipotesi:
a. l'intervento per il quale non venga presentata proposta di
aggiudicazione entro i termini fissati dal decreto di cui all'art. 2,
comma 5, del presente decreto;
b. non siano state aggiornate le sezioni dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica con i dati relativi all'edificio scolastico
oggetto dell'intervento;
c. l'intervento sia stato oggetto di altri finanziamenti statali
e/o regionali in qualsiasi forma concessi, fatte salve eventuali
quote di cofinanziamento;
d. l'intervento sia stato avviato prima dell'autorizzazione di
cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.
e. l'intervento sia stato modificato senza il preventivo consenso
regionale.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse revocate sono riassegnate
alle Regioni di riferimento per essere rifinalizzate ad altri
interventi presenti nella programmazione regionale delle medesime
Regioni.