Art. 4 Ipotesi di revoca 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede con proprio decreto, sentite le Regioni, alla revoca dei finanziamenti nelle seguenti ipotesi: a. l'intervento per il quale non venga presentata proposta di aggiudicazione entro i termini fissati dal decreto di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto; b. non siano state aggiornate le sezioni dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica con i dati relativi all'edificio scolastico oggetto dell'intervento; c. l'intervento sia stato oggetto di altri finanziamenti statali e/o regionali in qualsiasi forma concessi, fatte salve eventuali quote di cofinanziamento; d. l'intervento sia stato avviato prima dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto. e. l'intervento sia stato modificato senza il preventivo consenso regionale. 2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse revocate sono riassegnate alle Regioni di riferimento per essere rifinalizzate ad altri interventi presenti nella programmazione regionale delle medesime Regioni.