Art. 2 1) Gli interventi di cui all'art. 1, nonche' gli ulteriori interventi prioritari per la regione Veneto, di carattere non emergenziale, da individuare sentiti l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posti a carico delle tariffe idriche, ovvero da effettuare nel limite delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, sono inseriti nel Piano di interventi nel settore idrico in corso di definizione ai sensi dell'art. 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ne rappresentano uno stralcio.