Art. 2 
 
  1)  Gli  interventi  di  cui  all'art.  1,  nonche'  gli  ulteriori
interventi  prioritari  per  la  regione  Veneto,  di  carattere  non
emergenziale, da individuare sentiti l'Autorita' di  regolazione  per
energia reti e ambiente e il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, posti  a  carico  delle  tariffe  idriche,
ovvero da effettuare nel limite delle risorse disponibili allo  scopo
a legislazione vigente, sono inseriti nel  Piano  di  interventi  nel
settore idrico in corso di definizione ai sensi  dell'art.  1,  commi
516  e  seguenti,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  e   ne
rappresentano uno stralcio.