IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del regolamento (UE) n.  1305/2013
che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di
premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle  piante  a
fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori  causate
da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e  per  gli
importi versati dai fondi di  mutualizzazione  per  il  pagamento  di
compensazioni  finanziarie  agli  agricoltori  in  caso  di   perdite
economiche causate da avversita' atmosferiche  o  dall'insorgenza  di
focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal
verificarsi di un'emergenza ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il Programma di sviluppo  rurale  nazionale  approvato  dalla
Commissione europea con decisione  n.  C(2015)8312  del  20  novembre
2015, modificato da ultimo  con  decisione  n.  C(2017)  7525  dell'8
novembre 2017, ed in particolare la sottomisura  17.1  «Assicurazione
del raccolto, degli animali e delle piante»  e  la  sottomisura  17.2
«Fondi di mutualizzazione per  le  avversita'  atmosferiche,  per  le
epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e  per  le
emergenze ambientali»; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal decreto  legislativo  18  aprile  2008,  n.  82,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, come modificato  dal  decreto  legislativo  18
aprile 2008, n. 82, recante  le  modalita'  per  stabilire  i  prezzi
unitari per la determinazione dei  valori  assicurabili  con  polizze
agevolate; 
  Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato  nel
sito internet del Ministero, con il quale a partire  dal  1°  gennaio
2015 si applicano le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di  aiuto,  delle
tipologie  di  interventi  e   delle   condizioni   stabilite   dagli
orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore
agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020  e  dal  regolamento
(UE)  n.  702/2014  della  Commissione  del  25  giugno  2014,  e  le
disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio
2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo
2015,  relativo  alla  semplificazione  della  gestione   della   PAC
2014-2020  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   ed   in
particolare il capo III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto
ministeriale  12  gennaio  2015   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano
assicurativo  individuale  (PAI)  e  del  Piano  di   mutualizzazione
individuale, propedeutici alla  stipula  delle  polizze  assicurative
agricole  agevolate   e   ai   fini   dell'adesione   ai   fondi   di
mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1  e  17.2
del Programma  nazionale  di  sviluppo  rurale  citato,  per  la  cui
elaborazione sono necessari, tra l'altro, i  prezzi  unitari  massimi
stabiliti dal presente decreto; 
  Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre  2000,  n.  388  e  all'art.  2,  comma  5-ter  del  decreto
legislativo n. 102/2004, ISMEA puo' procedere  alla  rilevazione  dei
prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 
  Visto  il  decreto  6  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017,  con
il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2018; 
  Visto il decreto 29 dicembre 2016,  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017,  con  il  quale
sono stati  stabiliti,  tra  l'altro,  i  costi  unitari  massimi  di
ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti  e
vigneti, serre, ombrai, reti antigrandine e serre per fungicoltura; 
  Preso atto degli ulteriori prezzi medi di mercato delle  produzioni
agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2015 al 2017  ai  sensi
dell'art. 127, comma 3 della legge n. 388/2000, trasmessi con nota 21
dicembre 2017; 
  Esaminata  la   comunicazione   dell'AIA   (Associazione   italiana
allevatori) del 13 dicembre 2017, di aggiornamento dei costi  per  lo
smaltimento delle carcasse dei capi bovini, bufalini, equini,  suini,
ovicaprini, avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni  stipulate
con le ditte autorizzate; 
  Ritenuto di parametrare per l'anno 2018 gli importi  massimi  entro
cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione
dei valori  delle  produzioni  assicurabili  e  dei  valori  ai  fini
dell'adesione ai fondi di mutualizzazione: 
  alla media dei prezzi dei singoli  prodotti  o  individui  animali,
rilevati nel triennio dal 2014 al 2016 e trasmessi da ISMEA con  nota
21 dicembre 2017, per le produzioni vegetali, zootecniche e  per  gli
animali oggetto di abbattimento forzoso; 
  ai costi per  lo  smaltimento  delle  carcasse  animali  comunicati
dall'AIA in data 13 dicembre 2017; 
  ai costi di ripristino  delle  strutture  aziendali  ed  ai  valori
unitari  massimi  delle  altre  garanzie   applicabili   al   settore
zootecnico (mancati redditi), gia' stabiliti con  il  citato  decreto
ministeriale 29 dicembre 2016; 
  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni
biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi unitari  massimi  dei  prodotti  assicurabili,  dei  costi  di
  ripristino delle strutture  aziendali,  dei  costi  di  smaltimento
  delle carcasse  animali  e  delle  altre  garanzie  applicabili  al
  settore zootecnico, con polizze agevolabili  e  per  l'adesione  ai
  fondi di mutualizzazione per l'anno 2018 
 
  1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, dei costi di
ripristino delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento  delle
carcasse animali  e  delle  altre  garanzie  applicabili  al  settore
zootecnico,   utilizzabili   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di
mutualizzazione nell'anno 2018, sulla  base  del  Piano  assicurativo
agricolo 2018  citato  nelle  premesse,  sono  riportati  nell'elenco
allegato che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per  prodotto  o
gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale
delle  produzioni  vegetali,  costituiscono  il  valore  massimo   di
riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle  polizze  o
per l'adesione ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da  assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e  l'id
varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda
e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi,
di  cui  al  decreto  n.  162  del  12  gennaio  2015  e   successive
modificazioni ed integrazioni, nel Piano assicurativo  individuale  o
nel  piano  di   mutualizzazione   individuale,   e   devono   essere
riscontrabili sulle polizze,  o  sui  certificati  di  adesione  alle
polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale. 
  4. Il prezzo unitario massimo  per  le  produzioni  biologiche  non
comprese nell'elenco allegato puo'  essere  determinato  maggiorando,
fino al massimo  del  50  per  cento,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 
  5. Nei casi di cui al comma 4,  sul  certificato  di  polizza  deve
essere riportata la dicitura «produzione  biologica»  e  al  medesimo
certificato  deve  essere  allegato  l'attestato  dell'organismo   di
controllo   preposto   per   le   successive   verifiche   da   parte
dell'autorita' competente.