Art. 3 
 
            Commissione per il Sistema museale nazionale 
 
  1. Presso la DG Musei opera la commissione per il  Sistema  museale
nazionale, di seguito «commissione», che svolge le attivita'  di  cui
all'art. 4, comma 2, i compiti per l'accreditamento di  cui  all'art.
6, nonche' formula proposte per  lo  sviluppo  e  la  promozione  del
sistema nazionale e per l'aggiornamento dei livelli di  cui  all'art.
1. 
  2. La commissione, nominata con decreto del Ministro, e' presieduta
dal Direttore generale  Musei  ed  e'  composta  dal  presidente  del
Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della  cultura,
da  quattro   rappresentanti   designati   dal   Ministro,   da   sei
rappresentanti  designati  dalla  Conferenza  unificata,  e  da   due
rappresentanti designati da ICOM Italia. Ai lavori della  commissione
possono essere invitati a  partecipare  rappresentanti  designati  da
organizzazioni e associazioni di categoria che hanno accordi  con  la
DG Musei. 
  3. I componenti della commissione sono scelti tra  personalita'  di
comprovata qualificazione professionale in materia di musei  e  altri
luoghi della cultura e durano in carica quattro anni, rinnovabili. La
partecipazione alla commissione non da' titolo alla corresponsione di
compensi, gettoni di presenza, indennita' e altri emolumenti comunque
denominati, salvo  il  rimborso  delle  spese  ordinarie  di  viaggio
documentate sostenute per presenziare alle sedute della commissione. 
  4. L'organizzazione  e  il  funzionamento  della  commissione  sono
disciplinati con decreto del Direttore generale Musei; la commissione
puo' articolare i propri lavori in due o  piu'  sottocommissioni.  La
commissione opera  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.