Art. 5 Organismo regionale o provinciale di accreditamento 1. Qualora non trovi applicazione l'art. 4, commi 1 e 2, in ciascuna Regione o Provincia autonoma opera un Organismo di accreditamento, di seguito «Organismo», cui compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale. 2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo sono disciplinate da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Le funzioni dell'Organismo possono essere svolte dall'ufficio regionale o provinciale competente per i musei. 3. Ai lavori dell'Organismo partecipano il direttore del Polo museale regionale del Ministero, ove presente, un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia. L'organismo opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.