Art. 4 
 
Tenuta  degli  albi  professionali,  riscossione  ed  erogazione  dei
  contributi,  gestione  amministrativa  e  contabile  degli  ordini,
  sanzioni e procedimenti disciplinari 
 
  1. Gli ordini dei tecnici sanitari di  radiologia  medica  e  delle
professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della
prevenzione espletano le funzioni  previste  dall'art.  1,  comma  3,
lettera d), dall'art. 3, comma 1, lettera a) e g), e comma 2, lettera
c), del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, come sostituiti dall'art. 4  della  legge  11
gennaio 2018, n. 3.