Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a. «mensa scolastica biologica»: il servizio di refezione
collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal presente
decreto;
b. «stazione appaltante»: i soggetti pubblici appaltanti che
aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica;
c. «appaltatore»: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di
imprese o il consorzio di imprese aggiudicatario di servizi di
refezione collettiva scolastica;
d. «soggetto erogante il servizio di mensa biologica»: le scuole
non pubbliche che erogano i servizi di refezione scolastica
biologica.
e. «prodotto biologico» o «alimento biologico»: il prodotto
ottenuto in conformita' alle norme stabilite dal regolamento (CE) n.
834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008;
f. «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.