Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a. «mensa scolastica biologica»: il servizio di refezione collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal presente decreto; b. «stazione appaltante»: i soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica; c. «appaltatore»: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio di imprese aggiudicatario di servizi di refezione collettiva scolastica; d. «soggetto erogante il servizio di mensa biologica»: le scuole non pubbliche che erogano i servizi di refezione scolastica biologica. e. «prodotto biologico» o «alimento biologico»: il prodotto ottenuto in conformita' alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008; f. «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.