Art. 3 
 
              Affidamento e qualificazione del servizio 
                    di mensa scolastica biologica 
 
  1. Ai  fini  dell'affidamento  del  servizio  di  mensa  scolastica
biologica, ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 64, le  stazioni
appaltanti e i soggetti  eroganti  il  servizio  di  mensa  biologica
prevedono nella documentazione di gara o  nei  relativi  contratti  i
requisiti, le specifiche tecniche nonche' i criteri di premialita' di
cui all'Allegato 1 del presente decreto. 
  2. Presso il Ministero  e'  istituito,  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco delle
stazioni  appaltanti  che  hanno  proceduto  all'aggiudicazione   del
servizio di mensa scolastica biologica e  dei  soggetti  eroganti  il
servizio di mensa biologica. 
  3.  Le  stazioni  appaltanti  che  aggiudicano  servizi  di   mensa
scolastica biologica e i  soggetti  eroganti  il  servizio  di  mensa
biologica ai sensi del citato comma 5-bis dell'art.  64,  trasmettono
al Ministero istanza di iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  1
compilando il modulo di cui all'allegato  2  e  allegando  copia  del
contratto e la lista dei punti di somministrazione. 
  4. Ai fini dell'iscrizione  all'elenco,  il  Ministero  accerta  la
conformita' del contratto ai requisiti del presente decreto. 
  5.  L'elenco  e'  pubblicato  sui  siti  web  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   e   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  6. L'iscrizione della stazione appaltante e dei  soggetti  eroganti
il servizio di mensa biologica all'elenco  di  cui  al  comma  5  non
esonera gli appaltatori, quali operatori del settore alimentare,  dal
rispetto delle normative vigenti in materia di salute e dai  relativi
controlli 
  7. Il Ministero istituisce, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3,  del
regolamento (CE) n. 834/2007 nella parte in cui consente  agli  Stati
membri di applicare norme nazionali sull'etichettatura e il controllo
dei prodotti provenienti da  operazioni  di  ristorazione  collettiva
nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa  europea,
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente, uno o piu'  marchi  collettivi  identificativi  della  mensa
scolastica  biologica  in  funzione  delle  percentuali  di  prodotto
biologico utilizzato di cui all'allegato 1 e ne stabilisce i relativi
piani di controllo. 
  8. Il soggetto erogante il servizio di mensa  biologica  garantisce
un idoneo sistema di controllo dei requisiti stabiliti  al  comma  7,
compreso il rispetto dei piani di controllo.