Art. 3 Affidamento e qualificazione del servizio di mensa scolastica biologica 1. Ai fini dell'affidamento del servizio di mensa scolastica biologica, ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 64, le stazioni appaltanti e i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica prevedono nella documentazione di gara o nei relativi contratti i requisiti, le specifiche tecniche nonche' i criteri di premialita' di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 2. Presso il Ministero e' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco delle stazioni appaltanti che hanno proceduto all'aggiudicazione del servizio di mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica. 3. Le stazioni appaltanti che aggiudicano servizi di mensa scolastica biologica e i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 64, trasmettono al Ministero istanza di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 compilando il modulo di cui all'allegato 2 e allegando copia del contratto e la lista dei punti di somministrazione. 4. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, il Ministero accerta la conformita' del contratto ai requisiti del presente decreto. 5. L'elenco e' pubblicato sui siti web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 6. L'iscrizione della stazione appaltante e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica all'elenco di cui al comma 5 non esonera gli appaltatori, quali operatori del settore alimentare, dal rispetto delle normative vigenti in materia di salute e dai relativi controlli 7. Il Ministero istituisce, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 nella parte in cui consente agli Stati membri di applicare norme nazionali sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa europea, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, uno o piu' marchi collettivi identificativi della mensa scolastica biologica in funzione delle percentuali di prodotto biologico utilizzato di cui all'allegato 1 e ne stabilisce i relativi piani di controllo. 8. Il soggetto erogante il servizio di mensa biologica garantisce un idoneo sistema di controllo dei requisiti stabiliti al comma 7, compreso il rispetto dei piani di controllo.