Art. 3
Affidamento e qualificazione del servizio
di mensa scolastica biologica
1. Ai fini dell'affidamento del servizio di mensa scolastica
biologica, ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 64, le stazioni
appaltanti e i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica
prevedono nella documentazione di gara o nei relativi contratti i
requisiti, le specifiche tecniche nonche' i criteri di premialita' di
cui all'Allegato 1 del presente decreto.
2. Presso il Ministero e' istituito, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco delle
stazioni appaltanti che hanno proceduto all'aggiudicazione del
servizio di mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti il
servizio di mensa biologica.
3. Le stazioni appaltanti che aggiudicano servizi di mensa
scolastica biologica e i soggetti eroganti il servizio di mensa
biologica ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 64, trasmettono
al Ministero istanza di iscrizione all'elenco di cui al comma 1
compilando il modulo di cui all'allegato 2 e allegando copia del
contratto e la lista dei punti di somministrazione.
4. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, il Ministero accerta la
conformita' del contratto ai requisiti del presente decreto.
5. L'elenco e' pubblicato sui siti web del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. L'iscrizione della stazione appaltante e dei soggetti eroganti
il servizio di mensa biologica all'elenco di cui al comma 5 non
esonera gli appaltatori, quali operatori del settore alimentare, dal
rispetto delle normative vigenti in materia di salute e dai relativi
controlli
7. Il Ministero istituisce, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 834/2007 nella parte in cui consente agli Stati
membri di applicare norme nazionali sull'etichettatura e il controllo
dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva
nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa europea,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, uno o piu' marchi collettivi identificativi della mensa
scolastica biologica in funzione delle percentuali di prodotto
biologico utilizzato di cui all'allegato 1 e ne stabilisce i relativi
piani di controllo.
8. Il soggetto erogante il servizio di mensa biologica garantisce
un idoneo sistema di controllo dei requisiti stabiliti al comma 7,
compreso il rispetto dei piani di controllo.