Art. 10
Misure di contenimento
1. In deroga all'art. 9, solo nelle zone infette elencate
nell'allegato II, il Servizio fitosanitario regionale puo' decidere
di applicare misure di contenimento, come indicato nei commi da 2 a 7
(di seguito: «zona di contenimento»).
2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione di
tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato
in base alle ispezioni ufficiali di cui al comma 7.
Tale rimozione ha luogo immediatamente dopo l'individuazione
ufficiale della presenza dell'organismo specificato.
Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la
diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione.
3. Il Servizio fitosanitario regionale, entro un raggio di 100m
attorno alle piante di cui al comma 2 e che risultano essere state
colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e
analisi sulle piante ospiti, in conformita' della norma
internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi
sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno.
4. Il Servizio fitosanitario regionale, prima della rimozione delle
piante di cui al comma 2, dispone opportuni trattamenti fitosanitari
contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono
ospitare i vettori. Gli interventi contro il vettore possono
includere, se del caso, la rimozione di piante.
5. Il Servizio fitosanitario regionale, in situ o in un luogo
vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento,
dispone la distruzione delle piante e parti di piante di cui al comma
2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.
6. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate
pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei
suoi vettori.
7. Il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza
dell'organismo specificato tramite ispezioni ufficiali annuali che
tengono conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella
fastidiosa, almeno nelle seguenti ubicazioni:
a) in prossimita' dei siti di cui all'art. 12, comma 2;
b) in prossimita' dei siti di piante che presentano particolare
valore sociale, culturale o scientifico;
c) in un'area situata all'interno di una zona infetta elencata
nell'allegato II e a una distanza di almeno 20 km dal confine tra
tale zona e il resto del territorio dell'Unione.
Tali ispezioni si basano su una griglia suddivisa in quadrati di
100 m × 100 m. In ciascuno di tali quadrati il Servizio fitosanitario
regionale effettua ispezioni visive delle piante specificate e
campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle
piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche,
conformemente alle rispettive disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2.
Il Servizio fitosanitario regionale informa immediatamente il
Servizio fitosanitario centrale, che ne da' comunicazione alla
Commissione e agli altri Stati membri, di qualsiasi individuazione
ufficiale della presenza dell'organismo specificato nelle aree di cui
alla lettera c).
La lettera c) non si applica nel caso delle isole che sono zone di
contenimento nella loro totalita' e si trovano a piu' di 10 km di
distanza dal piu' vicino territorio terrestre dell'Unione.