Art. 10 
 
 
                       Misure di contenimento 
 
  1.  In  deroga  all'art.  9,  solo  nelle  zone  infette   elencate
nell'allegato II, il Servizio fitosanitario regionale  puo'  decidere
di applicare misure di contenimento, come indicato nei commi da 2 a 7
(di seguito: «zona di contenimento»). 
  2. Il Servizio fitosanitario  regionale  dispone  la  rimozione  di
tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato
in base alle ispezioni ufficiali di cui al comma 7. 
  Tale  rimozione  ha  luogo  immediatamente  dopo   l'individuazione
ufficiale della presenza dell'organismo specificato. 
  Sono  prese  tutte  le  precauzioni  necessarie  per   evitare   la
diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione. 
  3. Il Servizio fitosanitario regionale, entro  un  raggio  di  100m
attorno alle piante di cui al comma 2 e che  risultano  essere  state
colpite  dall'organismo  specificato,  effettua  un  campionamento  e
analisi   sulle   piante   ospiti,   in   conformita'   della   norma
internazionale per le misure fitosanitarie ISPM  n.  31.  Le  analisi
sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno. 
  4. Il Servizio fitosanitario regionale, prima della rimozione delle
piante di cui al comma 2, dispone opportuni trattamenti  fitosanitari
contro i vettori dell'organismo specificato e le piante  che  possono
ospitare  i  vettori.  Gli  interventi  contro  il  vettore   possono
includere, se del caso, la rimozione di piante. 
  5. Il Servizio fitosanitario regionale,  in  situ  o  in  un  luogo
vicino designato a tal fine all'interno della zona  di  contenimento,
dispone la distruzione delle piante e parti di piante di cui al comma
2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda. 
  6. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate
pratiche agricole per la gestione dell'organismo  specificato  e  dei
suoi vettori. 
  7.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  controlla  la  presenza
dell'organismo specificato tramite ispezioni  ufficiali  annuali  che
tengono conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di  Xylella
fastidiosa, almeno nelle seguenti ubicazioni: 
  a) in prossimita' dei siti di cui all'art. 12, comma 2; 
  b) in prossimita' dei siti di  piante  che  presentano  particolare
valore sociale, culturale o scientifico; 
  c) in un'area situata all'interno  di  una  zona  infetta  elencata
nell'allegato II e a una distanza di almeno 20  km  dal  confine  tra
tale zona e il resto del territorio dell'Unione. 
  Tali ispezioni si basano su una griglia suddivisa  in  quadrati  di
100 m × 100 m. In ciascuno di tali quadrati il Servizio fitosanitario
regionale  effettua  ispezioni  visive  delle  piante  specificate  e
campionamento e analisi  delle  piante  sintomatiche,  nonche'  delle
piante  asintomatiche  in   prossimita'   di   quelle   sintomatiche,
conformemente alle rispettive disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2. 
  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  informa  immediatamente  il
Servizio  fitosanitario  centrale,  che  ne  da'  comunicazione  alla
Commissione e agli altri Stati membri,  di  qualsiasi  individuazione
ufficiale della presenza dell'organismo specificato nelle aree di cui
alla lettera c). 
  La lettera c) non si applica nel caso delle isole che sono zone  di
contenimento nella loro totalita' e si trovano a piu'  di  10  km  di
distanza dal piu' vicino territorio terrestre dell'Unione.