Art. 10 Misure di contenimento 1. In deroga all'art. 9, solo nelle zone infette elencate nell'allegato II, il Servizio fitosanitario regionale puo' decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei commi da 2 a 7 (di seguito: «zona di contenimento»). 2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione di tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato in base alle ispezioni ufficiali di cui al comma 7. Tale rimozione ha luogo immediatamente dopo l'individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato. Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione. 3. Il Servizio fitosanitario regionale, entro un raggio di 100m attorno alle piante di cui al comma 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformita' della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno. 4. Il Servizio fitosanitario regionale, prima della rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Gli interventi contro il vettore possono includere, se del caso, la rimozione di piante. 5. Il Servizio fitosanitario regionale, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento, dispone la distruzione delle piante e parti di piante di cui al comma 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda. 6. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori. 7. Il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni ufficiali annuali che tengono conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa, almeno nelle seguenti ubicazioni: a) in prossimita' dei siti di cui all'art. 12, comma 2; b) in prossimita' dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico; c) in un'area situata all'interno di una zona infetta elencata nell'allegato II e a una distanza di almeno 20 km dal confine tra tale zona e il resto del territorio dell'Unione. Tali ispezioni si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m. In ciascuno di tali quadrati il Servizio fitosanitario regionale effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2. Il Servizio fitosanitario regionale informa immediatamente il Servizio fitosanitario centrale, che ne da' comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri, di qualsiasi individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato nelle aree di cui alla lettera c). La lettera c) non si applica nel caso delle isole che sono zone di contenimento nella loro totalita' e si trovano a piu' di 10 km di distanza dal piu' vicino territorio terrestre dell'Unione.