Art. 11
Ulteriori misure fitosanitarie
1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 10, il Servizio
fitosanitario regionale applica nelle zone infette le seguenti misure
di contenimento:
a) gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle
buone pratiche agricole e sono sottoposti a interventi di potatura,
al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e
migliorarne lo stato vegetativo;
b) le piante gravemente compromesse dalla malattia, che manifestano
considerevole e permanente perdita di produttivita' possono essere
estirpate in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 144 del 14
febbraio 1951.
2. Per il controllo dei vettori di Xylella fastidiosa devono essere
effettuati gli interventi di seguito indicati:
a) nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di aprile,
devono essere effettuate operazioni meccaniche per l'eliminazione
delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione
degli stadi giovanili degli insetti vettori, individuate tra le
seguenti tipologie di intervento:
i. lavorazioni superficiali del terreno;
ii. trinciatura delle erbe;
iii. pirodiserbo;
iv. trattamenti erbicidi.
b) nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di
dicembre, e' obbligatorio eseguire sulle piante ospiti coltivate
tutti gli interventi insetticidi, cosi' come stabilito dal Servizio
fitosanitario regionale competente.
3. Il Servizio fitosanitario competente per territorio definisce le
modalita' operative per l'attuazione degli interventi di cui al
presente decreto e ne assicura la massima diffusione.