Art. 11 
 
 
                   Ulteriori misure fitosanitarie 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nell'art.   10,   il   Servizio
fitosanitario regionale applica nelle zone infette le seguenti misure
di contenimento: 
  a) gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto  delle
buone pratiche agricole e sono sottoposti a interventi  di  potatura,
al  fine  di  favorire  un  maggiore  arieggiamento  della  pianta  e
migliorarne lo stato vegetativo; 
  b) le piante gravemente compromesse dalla malattia, che manifestano
considerevole e permanente perdita di  produttivita'  possono  essere
estirpate in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 144 del  14
febbraio 1951. 
  2. Per il controllo dei vettori di Xylella fastidiosa devono essere
effettuati gli interventi di seguito indicati: 
    a) nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di aprile,
devono essere effettuate  operazioni  meccaniche  per  l'eliminazione
delle piante erbacee spontanee al  fine  di  ridurre  la  popolazione
degli stadi giovanili  degli  insetti  vettori,  individuate  tra  le
seguenti tipologie di intervento: 
      i. lavorazioni superficiali del terreno; 
      ii. trinciatura delle erbe; 
      iii. pirodiserbo; 
      iv. trattamenti erbicidi. 
    b) nel periodo compreso tra il  mese  di  maggio  e  il  mese  di
dicembre, e' obbligatorio  eseguire  sulle  piante  ospiti  coltivate
tutti gli interventi insetticidi, cosi' come stabilito  dal  Servizio
fitosanitario regionale competente. 
  3. Il Servizio fitosanitario competente per territorio definisce le
modalita' operative per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente decreto e ne assicura la massima diffusione.