Art. 12
Spostamento delle piante specificate
all'interno dell'Unione
1. Il presente articolo si applica esclusivamente allo spostamento
delle piante specificate diverse da:
a) piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale
in vitro; o
b) piante che appartengono a varieta' di piante specificate
elencate nell'allegato III.
E' vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e
dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante
specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo
vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 7.
2. In deroga al comma 1, tali spostamenti possono avere luogo se le
piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) e' registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE;
b) e' autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito
indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita'
alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c) e' dotato di protezione fisica contro l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
d) e' circondato da una zona larga 100 metri che e' stata soggetta
a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che
sono risultate infette dall'organismo specificato o che presentavano
sintomi sono state immediatamente rimosse e tale rimozione e' stata
preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari
contro i vettori dell'organismo specificato;
e) e' soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari effettuati in
periodi dell'anno opportuni per mantenerlo indenne dai vettori
dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se
necessario, la rimozione di piante;
f) e' sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla
lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali, che tengono conto
degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa;
g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate ne'
sintomi dell'organismo specificato ne' suoi vettori sono stati
riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le
analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo
specificato;
h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non
sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona
di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti,
le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo
specificato.
3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate
provenienti da ogni sito, di cui al comma 2, sono sottoposti a
controlli annuali, al momento piu' opportuno, e l'assenza
dell'organismo specificato e' confermata sulla base di analisi
effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a livello
internazionale.
4. Il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, i lotti
di piante specificate provenienti dai siti di cui al comma 2 sono
sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi
molecolare svolti secondo metodi di analisi convalidati a livello
internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di
individuare, con un'affidabilita' del 99%, un livello di presenza di
piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a piante
che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato,
conformemente alla ISPM n. 31.
5. In deroga ai commi 1 e 4, lo spostamento all'esterno delle zone
delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto,
di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate alla piantagione,
ad eccezione delle sementi, puo' avvenire se sono soddisfatte
entrambe le seguenti condizioni:
a) le piante sono state coltivate in un sito registrato in
conformita' alla direttiva 92/90/CEE;
b) il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, le piante
sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in
un impianto di trattamento autorizzato per tale scopo e sorvegliato
dal Servizio fitosanitario regionale, per cui le piante in riposo
vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C,
conformemente alla pertinente norma EPPO.
6. Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono
sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo
specificato.
7. Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte
del loro ciclo vitale in una zona delimitata sono oggetto di
spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se
sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato
conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione.
8. Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno
delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se
sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione
ufficiale annuale e, qualora siano presenti sintomi dell'organismo
specificato, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti
tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa, nonche' ad analisi,
in conformita' delle norme internazionali, per il rilevamento
dell'eventuale presenza dell'organismo specificato;
b) sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e
rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.
Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle
sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander
L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.)
D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state
coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale, a
campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per le
ispezioni di Xylella fastidiosa, nonche' ad analisi conformemente
alle norme internazionali per il rilevamento dell'eventuale presenza
dell'organismo specificato, che hanno confermato l'assenza
dell'organismo specificato, utilizzando uno schema di campionamento
in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di
presenza di piante infette pari al 5%. In deroga all'art. 4, comma 6,
l'eventuale presenza dell'organismo specificato e' verificata
mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene
individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali,
almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate
nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione
dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. Il campionamento
e' diretto a piante sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in
prossimita' di quelle sintomatiche.
Fatto salvo l'allegato V, parte A, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, non e' richiesto un passaporto delle piante per
lo spostamento delle piante ospiti di cui al presente comma verso
qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua
attivita' commerciale, industriale o professionale e che acquisisca
dette piante per uso proprio.
9. Fatto salvo il comma 8, le piante madri di pre-base quali
definite all'art. 1, comma 3, della direttiva di esecuzione
2014/98/UE della Commissione o i materiali di pre-base quali definiti
all'art. 2, comma 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio
appartenenti alle specie Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus
amygdalus Batsch, P. amygdalus x P. persica, P. armeniaca L., P.
avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica x P.
salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch, e P.
salicina Lindley, che sono stati coltivati al di fuori delle zone
delimitate e che hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale
al di fuori di strutture a prova di insetto, sono spostati
all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle
piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e
se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla decisione di
esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione;
b) il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, sono
stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi
molecolare per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo
specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali.
Fatto salvo l'allegato V, parte A, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, non e' richiesto un passaporto delle piante per
lo spostamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di
pre-base di cui al presente comma verso qualsiasi persona che agisca
a fini che non rientrano nella sua attivita' commerciale, industriale
o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.
10. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo'
autorizzare lo spostamento di piante specificate per la realizzazione
di opere dichiarate di pubblica utilita', che hanno conseguito le
previste autorizzazioni e di cui e' stata svolta, con esito positivo,
la Valutazione di Impatto Ambientale, se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) le piante sono spostate sotto controllo ufficiale in aree
caratterizzate dalle stesse condizioni fitosanitarie (spostamento da
zona infetta a zona infetta o da zona cuscinetto a zona cuscinetto),
per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle opere;
b) le piante sono mantenute isolate dall'ambiente circostante
mediante reti anti-insetto per evitare contaminazioni;
c) durante tutto il periodo e' realizzato il controllo degli
insetti vettori mediante i previsti trattamenti fitosanitari e
l'eliminazione della vegetazione erbacea;
d) prima dell'espianto e prima del reimpianto nell'area originaria,
tutte le piante sono sottoposte ad ispezione visiva ufficiale,
campionamento ed analisi molecolare secondo metodi di analisi
convalidati a livello internazionale e riscontrate sane;
e) prima dello spostamento e prima del reimpianto nell'area
originaria, tutte le piante sono sottoposte a trattamenti
fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato.
11. Non si considera movimentazione lo spostamento di una pianta
ospite non infetta nell'ambito dello stesso appezzamento con
caratteristiche agronomiche e fitosanitarie omogenee, per ottemperare
a quanto previsto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951.