Art. 12 
 
 
                Spostamento delle piante specificate 
                       all'interno dell'Unione 
 
  1. Il presente articolo si applica esclusivamente allo  spostamento
delle piante specificate diverse da: 
  a) piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo  vitale
in vitro; o 
  b)  piante  che  appartengono  a  varieta'  di  piante  specificate
elencate nell'allegato III. 
  E' vietato lo spostamento  all'esterno  delle  zone  delimitate,  e
dalle zone infette verso le rispettive  zone  cuscinetto,  di  piante
specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro  ciclo
vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 7. 
  2. In deroga al comma 1, tali spostamenti possono avere luogo se le
piante specificate sono state  coltivate  in  un  sito  in  cui  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
  a) e' registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; 
  b) e' autorizzato dal Servizio fitosanitario  regionale  come  sito
indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in  conformita'
alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; 
  c)  e'  dotato   di   protezione   fisica   contro   l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; 
  d) e' circondato da una zona larga 100 metri che e' stata  soggetta
a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che
sono risultate infette dall'organismo specificato o che  presentavano
sintomi sono state immediatamente rimosse e tale rimozione  e'  stata
preceduta  dall'applicazione  di  adeguati  trattamenti  fitosanitari
contro i vettori dell'organismo specificato; 
  e) e' soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari effettuati in
periodi  dell'anno  opportuni  per  mantenerlo  indenne  dai  vettori
dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se
necessario, la rimozione di piante; 
  f) e' sottoposto annualmente, unitamente  alla  zona  di  cui  alla
lettera d), ad almeno due  ispezioni  ufficiali,  che  tengono  conto
degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa; 
  g) per tutto il periodo di crescita delle  piante  specificate  ne'
sintomi  dell'organismo  specificato  ne'  suoi  vettori  sono  stati
riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti,  le
analisi  effettuate   hanno   confermato   l'assenza   dell'organismo
specificato; 
  h) per tutto il periodo di crescita delle  piante  specificate  non
sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella  zona
di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati  sintomi  sospetti,
le  analisi  effettuate  hanno  confermato  l'assenza  dell'organismo
specificato. 
  3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate
provenienti da ogni sito, di  cui  al  comma  2,  sono  sottoposti  a
controlli  annuali,  al   momento   piu'   opportuno,   e   l'assenza
dell'organismo  specificato  e'  confermata  sulla  base  di  analisi
effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a livello
internazionale. 
  4. Il piu' vicino possibile al momento dello spostamento,  i  lotti
di piante specificate provenienti dai siti di cui  al  comma  2  sono
sottoposti a ispezione  visiva  ufficiale,  campionamento  e  analisi
molecolare svolti secondo metodi di  analisi  convalidati  a  livello
internazionale, secondo uno  schema  di  campionamento  in  grado  di
individuare, con un'affidabilita' del 99%, un livello di presenza  di
piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a  piante
che   presentano   sintomi   sospetti   dell'organismo   specificato,
conformemente alla ISPM n. 31. 
  5. In deroga ai commi 1 e 4, lo spostamento all'esterno delle  zone
delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto,
di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate  alla  piantagione,
ad  eccezione  delle  sementi,  puo'  avvenire  se  sono  soddisfatte
entrambe le seguenti condizioni: 
  a) le  piante  sono  state  coltivate  in  un  sito  registrato  in
conformita' alla direttiva 92/90/CEE; 
  b) il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, le piante
sono state sottoposte a un opportuno trattamento di  termoterapia  in
un impianto di trattamento autorizzato per tale scopo  e  sorvegliato
dal Servizio fitosanitario regionale, per cui  le  piante  in  riposo
vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a  50  °C,
conformemente alla pertinente norma EPPO. 
  6. Prima dello spostamento  i  lotti  di  piante  specificate  sono
sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo
specificato. 
  7. Le piante specificate che sono state coltivate per almeno  parte
del loro  ciclo  vitale  in  una  zona  delimitata  sono  oggetto  di
spostamenti verso e all'interno del territorio  dell'Unione  solo  se
sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e  rilasciato
conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione. 
  8. Le piante ospiti che non sono mai  state  coltivate  all'interno
delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione  solo  se
sono soddisfatte le condizioni seguenti: 
  a)  sono  state  coltivate  in  un  sito  soggetto  a  un'ispezione
ufficiale annuale e, qualora siano  presenti  sintomi  dell'organismo
specificato,  a  campionamento,  tenendo  conto  degli   orientamenti
tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa, nonche'  ad  analisi,
in  conformita'  delle  norme  internazionali,  per  il   rilevamento
dell'eventuale presenza dell'organismo specificato; 
  b) sono accompagnate  da  un  passaporto  delle  piante  redatto  e
rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. 
  Tuttavia, le piante  destinate  all'impianto,  ad  eccezione  delle
sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L.,  Nerium  oleander
L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis  (Mill.)
D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo  se  sono  state
coltivate in un sito soggetto a  un'ispezione  ufficiale  annuale,  a
campionamento,  tenendo  conto  degli  orientamenti  tecnici  per  le
ispezioni di Xylella fastidiosa,  nonche'  ad  analisi  conformemente
alle norme internazionali per il rilevamento dell'eventuale  presenza
dell'organismo   specificato,   che   hanno   confermato    l'assenza
dell'organismo specificato, utilizzando uno schema  di  campionamento
in grado di individuare con un'affidabilita' del 99%  un  livello  di
presenza di piante infette pari al 5%. In deroga all'art. 4, comma 6,
l'eventuale  presenza  dell'organismo   specificato   e'   verificata
mediante un'analisi e, in caso  di  risultato  positivo,  essa  viene
individuata effettuando,  conformemente  alle  norme  internazionali,
almeno un'analisi molecolare positiva.  Tali  analisi  sono  indicate
nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione
dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. Il  campionamento
e' diretto a piante sintomatiche, nonche' a piante  asintomatiche  in
prossimita' di quelle sintomatiche. 
  Fatto salvo l'allegato V,  parte  A,  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214, non e' richiesto un passaporto delle piante  per
lo spostamento delle piante ospiti di cui  al  presente  comma  verso
qualsiasi persona che agisca a  fini  che  non  rientrano  nella  sua
attivita' commerciale, industriale o professionale e  che  acquisisca
dette piante per uso proprio. 
  9. Fatto salvo il comma  8,  le  piante  madri  di  pre-base  quali
definite  all'art.  1,  comma  3,  della  direttiva   di   esecuzione
2014/98/UE della Commissione o i materiali di pre-base quali definiti
all'art.  2,  comma  5,  della  direttiva  2008/90/CE  del  Consiglio
appartenenti alle specie Juglans regia L., Olea europaea  L.,  Prunus
amygdalus Batsch, P. amygdalus x P.  persica,  P.  armeniaca  L.,  P.
avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica  L.,  P.  domestica  x  P.
salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch,  e  P.
salicina Lindley, che sono stati coltivati al  di  fuori  delle  zone
delimitate e che hanno trascorso almeno parte del loro  ciclo  vitale
al  di  fuori  di  strutture  a  prova  di  insetto,  sono   spostati
all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un  passaporto  delle
piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e
se sono soddisfatte le condizioni seguenti: 
  a) sono soggetti all'autorizzazione  prevista  dalla  decisione  di
esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione; 
  b) il piu' vicino possibile  al  momento  dello  spostamento,  sono
stati  sottoposti  a  ispezione  visiva,  campionamento   e   analisi
molecolare   per   rilevare   l'eventuale   presenza   dell'organismo
specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali. 
  Fatto salvo l'allegato V,  parte  A,  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214, non e' richiesto un passaporto delle piante  per
lo spostamento delle piante madri di  pre-base  e  dei  materiali  di
pre-base di cui al presente comma verso qualsiasi persona che  agisca
a fini che non rientrano nella sua attivita' commerciale, industriale
o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio. 
  10. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale  puo'
autorizzare lo spostamento di piante specificate per la realizzazione
di opere dichiarate di pubblica utilita',  che  hanno  conseguito  le
previste autorizzazioni e di cui e' stata svolta, con esito positivo,
la Valutazione di Impatto Ambientale, se sono soddisfatte le seguenti
condizioni: 
  a) le piante  sono  spostate  sotto  controllo  ufficiale  in  aree
caratterizzate dalle stesse condizioni fitosanitarie (spostamento  da
zona infetta a zona infetta o da zona cuscinetto a zona  cuscinetto),
per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle opere; 
  b) le  piante  sono  mantenute  isolate  dall'ambiente  circostante
mediante reti anti-insetto per evitare contaminazioni; 
  c) durante tutto  il  periodo  e'  realizzato  il  controllo  degli
insetti  vettori  mediante  i  previsti  trattamenti  fitosanitari  e
l'eliminazione della vegetazione erbacea; 
  d) prima dell'espianto e prima del reimpianto nell'area originaria,
tutte le  piante  sono  sottoposte  ad  ispezione  visiva  ufficiale,
campionamento  ed  analisi  molecolare  secondo  metodi  di   analisi
convalidati a livello internazionale e riscontrate sane; 
  e)  prima  dello  spostamento  e  prima  del  reimpianto  nell'area
originaria,  tutte  le   piante   sono   sottoposte   a   trattamenti
fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato. 
  11. Non si considera movimentazione lo spostamento  di  una  pianta
ospite  non  infetta  nell'ambito  dello  stesso   appezzamento   con
caratteristiche agronomiche e fitosanitarie omogenee, per ottemperare
a quanto previsto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951.