Art. 14
Rintracciabilita'
1. Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate
che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in
una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di
questo tipo, tengono un registro delle partite fornite e degli
operatori professionali che le hanno ricevute.
2. Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante
specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo
di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso
una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e
dei rispettivi fornitori.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche alla fornitura di piante
destinate all'impianto di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium
oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis
(Mill.) D.A. Webb che non sono mai state coltivate all'interno di una
zona delimitata.
4. Gli operatori professionali conservano le informazioni
registrate di cui ai commi 1, 2 e 3 per tre anni dalla data in cui il
rispettivo lotto e' stato fornito o e' stato da essi ricevuto.
5. Gli operatori professionali di cui ai commi 1 e 2 informano
immediatamente i Servizi fitosanitari regionali di ciascun lotto
trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l'origine, lo
speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di
serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante,
l'identita' e la quantita' del lotto in questione.
6. Il Servizio fitosanitario regionale che riceve le informazioni
di cui al comma 5 ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario
regionale del luogo di destinazione del lotto in questione.
7. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta, mettono a
disposizione della Commissione le informazioni di cui al comma 4.