Art. 15
Controlli ufficiali sugli spostamenti
delle piante specificate
1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali
regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di
una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto.
Tali controlli devono essere effettuati almeno:
a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone
infette verso zone cuscinetto;
b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone
cuscinetto verso zone non delimitate;
c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona
cuscinetto;
d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate.
2. I controlli di cui al comma 1 consistono in un controllo
documentale e in un controllo di identita' delle piante specificate;
essi sono effettuati indipendentemente dall'ubicazione delle piante
specificate, dalla proprieta' o dalla persona fisica o giuridica che
ne e' responsabile.
3. L'intensita' dei controlli di cui al comma 2 e' basata sul
rischio che le piante rechino l'organismo specificato o i vettori
noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del
grado di sensibilita' delle piante e dell'osservanza del presente
decreto e di qualsiasi altra misura adottata per contenere o
eradicare l'organismo specificato da parte dell'operatore
professionale responsabile dello spostamento.