Art. 15 
 
 
                Controlli ufficiali sugli spostamenti 
                      delle piante specificate 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli  ufficiali
regolari sulle piante specificate che sono spostate al  di  fuori  di
una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto. 
  Tali controlli devono essere effettuati almeno: 
  a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle  zone
infette verso zone cuscinetto; 
  b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle  zone
cuscinetto verso zone non delimitate; 
  c) sul luogo di destinazione delle piante  specificate  nella  zona
cuscinetto; 
  d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate. 
  2. I controlli di  cui  al  comma  1  consistono  in  un  controllo
documentale e in un controllo di identita' delle piante  specificate;
essi sono effettuati indipendentemente dall'ubicazione  delle  piante
specificate, dalla proprieta' o dalla persona fisica o giuridica  che
ne e' responsabile. 
  3. L'intensita' dei controlli di cui  al  comma  2  e'  basata  sul
rischio che le piante rechino l'organismo  specificato  o  i  vettori
noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del
grado di sensibilita' delle piante  e  dell'osservanza  del  presente
decreto  e  di  qualsiasi  altra  misura  adottata  per  contenere  o
eradicare   l'organismo   specificato   da    parte    dell'operatore
professionale responsabile dello spostamento.