Art. 17
Misure in caso di inosservanza
delle disposizioni dell'art. 15
1. Qualora dai controlli di cui all'art. 15, comma 2, risulti che
le condizioni di cui all'art. 12 non sono rispettate, il Servizio
fitosanitario regionale che ha effettuato i controlli dispone la
distruzione immediata delle piante non conformi in situ o in un luogo
vicino. Tale azione e' effettuata prendendo tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato e di
eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la
rimozione.