Art. 18
Campagne di sensibilizzazione
1. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del
pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli
operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla
minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio
dell'Unione mediante campagne di sensibilizzazione mirate sui siti
web ufficiali o su altri siti web designati.