Art. 19
Relazioni sulle misure
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Servizi fitosanitari
regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale per la
successiva trasmissione alla Commissione UE:
a) una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 4, 7,
9, 10, 11 e 15 e sui risultati di tali misure;
b) un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per
ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e
15 nell'anno successivo. Quando siano giustificate dallo sviluppo del
relativo rischio fitosanitario, i Servizi fitosanitari regionali
adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano e
comunicando immediatamente al Servizio fitosanitario centrale tale
aggiornamento.