Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a)  «organismo  specificato»:  qualsiasi  sottospecie  di   Xylella
fastidiosa (Wells et al.); 
  b)  «piante  ospiti»:  vegetali  destinati  alla  piantagione,   ad
eccezione  delle  sementi,  appartenenti  ai  generi  o  alle  specie
enumerati nella banca dati  della  Commissione  delle  piante  ospiti
sensibili alla Xylella  fastidiosa  nel  territorio  dell'Unione,  in
quanto risultate sensibili nel territorio  dell'Unione  all'organismo
specificato oppure, se uno Stato membro ha  delimitato  una  zona  in
relazione solo a una o piu' sottospecie dell'organismo specificato  a
norma dell'art. 7, comma 1, in quanto risultate sensibili a quella  o
quelle sottospecie; 
  c) «piante specificate»: piante ospiti e tutti i vegetali destinati
alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai  generi
o alle specie enumerate nell'allegato I; 
  d) «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo
professionale almeno una delle attivita' seguenti in  relazione  alle
piante: 
  i. piantagione; 
  ii. selezione varietale; 
  iii. produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione ed  il
mantenimento; 
  iv. introduzione e spostamento  nel  territorio  dell'Unione  e  in
uscita dal territorio dell'Unione; 
  v. messa a disposizione sul mercato.