Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «organismo specificato»: qualsiasi sottospecie di Xylella
fastidiosa (Wells et al.);
b) «piante ospiti»: vegetali destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie
enumerati nella banca dati della Commissione delle piante ospiti
sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione, in
quanto risultate sensibili nel territorio dell'Unione all'organismo
specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in
relazione solo a una o piu' sottospecie dell'organismo specificato a
norma dell'art. 7, comma 1, in quanto risultate sensibili a quella o
quelle sottospecie;
c) «piante specificate»: piante ospiti e tutti i vegetali destinati
alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi
o alle specie enumerate nell'allegato I;
d) «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo
professionale almeno una delle attivita' seguenti in relazione alle
piante:
i. piantagione;
ii. selezione varietale;
iii. produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione ed il
mantenimento;
iv. introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in
uscita dal territorio dell'Unione;
v. messa a disposizione sul mercato.