Art. 21 
 
Introduzione nell'Unione di piante  specificate  originari  di  paesi
  terzi nei quali l'organismo specificato non e' presente 
 
  1. Le piante  specificate  originarie  di  paesi  terzi  nei  quali
l'organismo specificato non e'  presente  possono  essere  introdotte
nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni: 
  a) l'organizzazione nazionale per la protezione  dei  vegetali  del
paese terzo interessato ha comunicato per iscritto  alla  Commissione
che l'organismo specificato non e' presente nel paese; 
  b) le  piante  specificate  sono  accompagnate  da  un  certificato
fitosanitario,  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  punto  ii),  della
direttiva  2000/29/CE,  che  indichi  alla   rubrica   «Dichiarazione
supplementare» che l'organismo specificato non e' presente nel Paese; 
  c) al loro ingresso nell'Unione le piante  specificate  sono  state
controllate   dal   Servizio   fitosanitario   regionale   competente
conformemente al successivo art. 23, comma 2, e ne' la  presenza  ne'
sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati. 
  Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle
specie  Coffea,  Lavandula  dentata  L.,  Nerium  oleander  L.,  Olea
europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in  un  sito
soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state  sottoposte
a campionamento  e  analisi,  effettuati  in  periodi  opportuni  per
rilevare  l'eventuale  presenza  dell'organismo  specificato   e   in
conformita'  delle  norme  internazionali,   che   hanno   confermato
l'assenza  dell'organismo  specificato  utilizzando  uno  schema   di
campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un
livello di presenza di piante infette pari al 5% e diretto  a  piante
sintomatiche e  a  piante  asintomatiche  in  prossimita'  di  quelle
sintomatiche.