Art. 21 Introduzione nell'Unione di piante specificate originari di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non e' presente 1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non e' presente possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni: a) l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo specificato non e' presente nel paese; b) le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all'art. 13, comma 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l'organismo specificato non e' presente nel Paese; c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dal Servizio fitosanitario regionale competente conformemente al successivo art. 23, comma 2, e ne' la presenza ne' sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati. Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformita' delle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5% e diretto a piante sintomatiche e a piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche.