Art. 22 
 
Introduzione nell'Unione di piante specificate  originarie  di  paesi
  terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato 
 
  1. Le piante specificate originarie di paesi  terzi  nei  quali  e'
nota la presenza dell'organismo specificato possono essere introdotte
nell'Unione se soddisfano le seguenti condizioni: 
  a) sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui  all'art.
13, comma 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE; 
  b) rispettano le disposizioni del seguente comma 2 o dei commi 3  e
5; 
  c) al loro ingresso nell'Unione le piante  specificate  sono  state
controllate   dal   Servizio   fitosanitario   regionale   competente
conformemente al successivo art. 23, comma 3 e ne'  la  presenza  ne'
sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati. 
  2. Se le piante specificate sono originarie  di  una  zona  indenne
dall'organismo specificato, istituita  dall'organizzazione  nazionale
per la protezione dei vegetali nel rispetto  delle  pertinenti  norme
internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte
le seguenti condizioni: 
  a) l'organizzazione nazionale per la protezione vegetali del  paese
terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome
della suddetta zona; 
  b) il nome di tale zona e' indicato nel  certificato  fitosanitario
nella rubrica «Luogo d'origine». 
  3. Se le piante specificate,  escluse  le  piante  che  sono  state
coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro,  sono  originarie
di una zona in cui l'organismo specificato e' notoriamente  presente,
il certificato fitosanitario  riporta  nella  rubrica  «Dichiarazione
supplementare» che: 
  a) le piante specificate sono state prodotte in uno o piu' siti che
soddisfano le condizioni di cui al seguente comma 5; 
  b) l'organizzazione nazionale per la protezione  dei  vegetali  del
paese terzo interessato ha comunicato per iscritto  alla  Commissione
l'elenco dei suddetti siti,  che  indica  anche  la  loro  ubicazione
all'interno del paese; 
  c) nel sito e nella relativa zona di cui al  comma  5,  lettera  c)
sono   applicati   trattamenti   fitosanitari   contro   i    vettori
dell'organismo specificato; 
  d) campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate
provenienti da ogni sito sono state sottoposte a  controlli  annuali,
al momento piu' opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato  e'
stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformita'  con
i metodi di analisi convalidati a livello internazionale; 
  e) le piante specificate sono state trasportate  in  contenitori  o
imballaggi  chiusi,   atti   a   prevenire   l'infezione   da   parte
dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti; 
  f) il piu' vicino possibile al momento dell'esportazione i lotti di
piante  specificate  sono  stati  sottoposti   a   ispezione   visiva
ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti  secondo  metodi
di  analisi  convalidati  a  livello  internazionale,  in  grado   di
confermare l'assenza dell'organismo specificato, secondo  uno  schema
di campionamento in grado di individuare,  con  un'affidabilita'  del
99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o  superiore  e
diretti in particolare  a  piante  che  presentano  sintomi  sospetti
dell'organismo specificato; 
  g)  immediatamente  prima  dello  spostamento  i  lotti  di  piante
specificati sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i
vettori noti dell'organismo specificato. 
  Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al  comma  1,  lettera
a), deve indicare nella casella «Luogo di origine»  l'identificazione
del sito di cui alla lettera a). 
  4. Se le piante specificate, che sono state coltivate per  il  loro
intero ciclo vitale in vitro, sono originarie  di  una  zona  in  cui
l'organismo specificato  e'  notoriamente  presente,  il  certificato
fitosanitario riporta  nella  rubrica  «Dichiarazione  supplementare»
che: 
  a) le piante specificate sono state coltivate in uno  o  piu'  siti
che soddisfino le condizioni di cui al comma 6; 
  b) l'organizzazione nazionale per la protezione  delle  piante  del
paese terzo interessato ha comunicato per iscritto  alla  Commissione
l'elenco dei suddetti siti,  che  indica  anche  la  loro  ubicazione
all'interno del paese; 
  c) le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili  in
un contenitore trasparente che esclude la possibilita'  di  infezione
dell'organismo specificato tramite i suoi vettori; 
  d) le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni: 
  1.1 sono state ottenute da semi; 
  1.2 sono state riprodotte, in condizioni sterili, da  piante  madri
che hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne  dall'organismo
specificato  e  che  sono  state  sottoposte  ad  analisi  che  hanno
dimostrato l'assenza del suddetto organismo; 
  1.3 sono state riprodotte, in condizioni sterili, da  piante  madri
che sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui
al comma  4  e  che  sono  state  sottoposte  ad  analisi  che  hanno
dimostrato l'assenza dell'organismo specificato. 
  Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al  comma  1,  lettera
a), deve indicare nella casella «luogo di origine»  il  sito  di  cui
alla lettera a) del presente comma. 
  5. Il sito di cui al  comma  3,  lettera  a),  deve  soddisfare  le
seguenti condizioni: 
  a)  essere  autorizzato  dall'organizzazione   nazionale   per   la
protezione dei vegetali come indenne dall'organismo specificato e dai
suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali  per
le misure fitosanitarie; 
  b)  essere  dotato  di  protezione  fisica  contro   l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; 
  c) essere circondato da una zona  larga  100  metri  che  e'  stata
sottoposta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le
piante che sono risultate infette dall'organismo  specificato  o  che
hanno presentato sintomi sono state immediatamente  rimosse,  e  tale
rimozione  e'   stata   preceduta   dall'applicazione   di   adeguati
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; 
  d) in periodi dell'anno  opportuni,  essere  soggetto  ad  adeguati
trattamenti  fitosanitari  effettuati  per  mantenerlo  indenne   dai
vettori  dell'organismo  specificato;   detti   trattamenti   possono
comprendere, se necessario, la rimozione di piante; 
  e) essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui  alla
lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate  durante  la
stagione di volo del vettore; 
  f) durante il periodo di produzione delle piante  specificate,  nel
sito non  sono  stati  riscontrati  sintomi  correlati  all'organismo
specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati  sintomi
sospetti,  sono  state  effettuate  analisi  che   hanno   confermato
l'assenza dell'organismo specificato; 
  g) per tutto il periodo di produzione delle piante specificate  non
sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella  zona
di cui alla lettera c) o, se sono stati osservati  sintomi  sospetti,
le  analisi  effettuate  hanno  confermato  l'assenza  dell'organismo
specificato. 
  6. Il sito di cui al  comma  4,  lettera  a),  deve  soddisfare  le
seguenti condizioni: 
  a)  essere  certificato  dall'organizzazione   nazionale   per   la
protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai
suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali  per
le misure fitosanitarie; 
  b)  essere  dotato  di  protezione  fisica  contro   l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; 
  c) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni  ufficiali
effettuati in periodi opportuni; 
  d) durante il periodo di produzione delle piante  specificate,  nel
sito non  sono  stati  riscontrati  sintomi  correlati  all'organismo
specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati  sintomi
sospetti,  sono  state  effettuate  analisi  che   hanno   confermato
l'assenza dell'organismo specificato.