Art. 23 
 
 
                   Controlli ufficiali al momento 
                    dell'introduzione nell'Unione 
 
  1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in
provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate
al punto di entrata nel territorio della Repubblica  italiana  o  nel
luogo di destinazione stabiliti a norma dell'art. 1  della  direttiva
2004/103/CE della Commissione e, se del caso, a  norma  dei  seguenti
commi 2 o 3 e del comma 4. 
  2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese  terzo  in
cui l'organismo specificato non e' presente, o di  una  zona  di  cui
all'art. 22, comma 2, il Servizio fitosanitario regionale  competente
per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche: 
  a) un esame visivo; 
  b) in caso di presenza sospetta dell'organismo  specificato,  oltre
all'esame visivo, campionamento e analisi  della  partita  di  piante
specificate  al   fine   di   confermare   l'assenza   dell'organismo
specificato o dei suoi sintomi. 
  3. Nel caso di piante specificate originarie di  una  zona  in  cui
l'organismo specificato e' notoriamente presente, prodotte in un sito
di cui all'art. 22, comma  3,  il  Servizio  fitosanitario  regionale
competente per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche: 
  a) un esame visivo; 
  b) campionamento e analisi della partita di piante  specificate  al
fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato  o  dei  suoi
sintomi. 
  4. I campioni di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b)  devono
essere   di   dimensioni   che   consentano   di   individuare,   con
un'affidabilita' del 99%, un livello  di  piante  infette  dell'1%  o
superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31. Il comma  1  non  si
applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero
ciclo vitale in vitro e che sono  state  trasportate  in  contenitori
trasparenti in condizioni sterili.