Art. 23
Controlli ufficiali al momento
dell'introduzione nell'Unione
1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in
provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate
al punto di entrata nel territorio della Repubblica italiana o nel
luogo di destinazione stabiliti a norma dell'art. 1 della direttiva
2004/103/CE della Commissione e, se del caso, a norma dei seguenti
commi 2 o 3 e del comma 4.
2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in
cui l'organismo specificato non e' presente, o di una zona di cui
all'art. 22, comma 2, il Servizio fitosanitario regionale competente
per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche:
a) un esame visivo;
b) in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, oltre
all'esame visivo, campionamento e analisi della partita di piante
specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo
specificato o dei suoi sintomi.
3. Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui
l'organismo specificato e' notoriamente presente, prodotte in un sito
di cui all'art. 22, comma 3, il Servizio fitosanitario regionale
competente per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche:
a) un esame visivo;
b) campionamento e analisi della partita di piante specificate al
fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi
sintomi.
4. I campioni di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono
essere di dimensioni che consentano di individuare, con
un'affidabilita' del 99%, un livello di piante infette dell'1% o
superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31. Il comma 1 non si
applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero
ciclo vitale in vitro e che sono state trasportate in contenitori
trasparenti in condizioni sterili.