Art. 24 
 
 
                             Esecuzione 
 
  1. Le regioni e le provincie  autonome  abrogano  o  modificano  le
misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla  diffusione
dell'organismo specificato in modo da renderle conformi  al  presente
decreto e  ne  informano  immediatamente  il  Servizio  fitosanitario
centrale. 
  2. Il Servizio fitosanitario nazionale puo' avvalersi del  supporto
del  Comando  unita'  per   la   tutela   forestale,   ambientale   e
agroalimentare dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni  a
statuto  speciale  e  delle  province  autonome  e   dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica  del  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente decreto. 
  3. Le misure fitosanitarie obbligatorie di cui al presente  decreto
sono eseguite dai proprietari o conduttori, a qualunque  titolo,  dei
terreni agricoli e delle  aree  non  agricole  ricadenti  nella  zona
delimitata che ne annotano l'esecuzione nel Quaderno  di  campagna  -
Registro trattamenti di cui al decreto ministeriale 12 gennaio  2015,
secondo le modalita' da esso definite. 
  4. Il Servizio fitosanitario regionale puo' stabilire, in  caso  di
motivata  necessita',  un  intervento  diretto  per  adempiere   agli
obblighi del presente decreto.