Art. 24
Esecuzione
1. Le regioni e le provincie autonome abrogano o modificano le
misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione
dell'organismo specificato in modo da renderle conformi al presente
decreto e ne informano immediatamente il Servizio fitosanitario
centrale.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale puo' avvalersi del supporto
del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome e dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle
disposizioni di cui al presente decreto.
3. Le misure fitosanitarie obbligatorie di cui al presente decreto
sono eseguite dai proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei
terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona
delimitata che ne annotano l'esecuzione nel Quaderno di campagna -
Registro trattamenti di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015,
secondo le modalita' da esso definite.
4. Il Servizio fitosanitario regionale puo' stabilire, in caso di
motivata necessita', un intervento diretto per adempiere agli
obblighi del presente decreto.