Art. 25
Misure finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie
contenute nel presente decreto gravano sui proprietari o conduttori,
a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole
ricadenti nella zona delimitata, resta facolta' delle regioni e delle
province autonome disciplinare eventuali deroghe in tal senso.
2. Le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta
obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari
regionali contro la Xylella fastidiosa, ammissibili ai sensi
dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014,
possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni
contenute nel citato regolamento.
3. Gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata,
per l'esecuzione delle azioni previste in adempimento dei decreti di
lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dai Servizi
fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, non finanziabili
con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo
finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione
dello stato di calamita' naturale.