Art. 3
Rilevamento o presenza sospetta
dell'organismo specificato
1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza
dell'organismo specificato ne informa immediatamente il Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio e fornisce tutte le
informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica.
2. Il Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e
ne da' immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
3. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora sia stato informato
della presenza anche presunta dell'organismo specificato, adotta
tutte le misure necessarie per accertare tale segnalazione.
4. I Servizi fitosanitari regionali informano immediatamente della
presenza anche presunta dell'organismo specificato, delle possibili
conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare chiunque ha sotto
il suo controllo piante potenzialmente colpite dall'organismo
specificato.