Art. 4 
 
 
             Ispezioni sul territorio nazionale relative 
           all'organismo specificato e sua identificazione 
 
  1. I Servizi fitosanitari  regionali  effettuano  indagini  annuali
sulle  piante   specificate   per   rilevare   l'eventuale   presenza
dell'organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di
uno specifico piano di monitoraggio regionale. 
  2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 e' attuato attraverso
indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale  o
sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e
nel prelievo di campioni per  le  relative  analisi,  effettuati  nei
periodi   opportuni   per   rilevare   la   presenza   dell'organismo
specificato, secondo gli orientamenti tecnici  per  le  ispezioni  di
Xylella fastidiosa forniti  sul  sito  web  della  Commissione  e  le
pertinenti linee guida emanate dal  Servizio  fitosanitario  centrale
(di seguito: «orientamenti tecnici per le ispezioni»). 
  3. Tali indagini tengono  conto  dei  dati  tecnici  e  scientifici
disponibili, della biologia dell'organismo  specificato  e  dei  suoi
vettori, della presenza e della biologia delle piante  specificate  o
di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato nonche' di
tutte  le  altre  informazioni  pertinenti  per  quanto  riguarda  la
presenza dell'organismo specificato. 
  4. Sono sottoposti a test analitici per la  ricerca  dell'organismo
specificato anche campioni di insetti vettori accertati o  potenziali
al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso
in cui si trovino campioni di insetti vettori infetti si  procede  al
campionamento su materiale asintomatico delle piante specificate. 
  5. Le indagini di cui  al  comma  1  devono  concentrarsi  in  aree
considerate  a  maggiore  rischio  di   introduzione   dell'organismo
specificato, quali ad esempio: 
  a) aree  con  sintomi  di  deperimento  degli  impianti  di  piante
specificate; 
  b) vie di  comunicazione  che  utilizzano  piante  specificate  per
alberature stradali; 
  c) aree in cui  e'  svolta  attivita'  di  produzione  e  commercio
concernente le piante specificate; 
  d) altre aree a rischio. 
  6. L'eventuale presenza dell'organismo specificato in zone  diverse
dalle zone delimitate e' verificata mediante un'analisi molecolare e,
in caso di risultato positivo, essa  viene  individuata  effettuando,
conformemente alle  norme  internazionali,  almeno  un'altra  analisi
molecolare positiva. Tali analisi  sono  indicate  nella  banca  dati
della Commissione delle analisi per  l'individuazione  dell'organismo
specificato e delle sue sottospecie e sono dirette  a  diverse  parti
del genoma. 
  7.  L'eventuale  presenza  dell'organismo  specificato  nelle  zone
delimitate e' verificata mediante un'analisi e, in caso di  risultato
positivo, essa e' individuata effettuando, conformemente  alle  norme
internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva.  Tali  analisi
sono indicate nella banca dati della Commissione  delle  analisi  per
l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. 
  8. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi
6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso. 
  9. Le analisi elencate in  tale  banca  dati  sono  divise  in  due
categorie a  seconda  della  loro  adeguatezza  per  l'individuazione
dell'organismo  specificato  e  delle  sue  sottospecie  nelle   zone
delimitate e nelle zone diverse da quelle delimitate. 
  10. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto
del  Comando  unita'  per   la   tutela   forestale,   ambientale   e
agroalimentare dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni  a
statuto speciale e delle  province  autonome,  di  agenzie  regionali
strumentali o di altri enti regionali  competenti,  per  l'attuazione
delle indagini previste dal piano di cui al comma 1,  previo  accordo
tra le parti. 
  11. I Servizi fitosanitari regionali comunicano trimestralmente  al
Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui  al
comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del  territorio
di propria competenza, secondo le modalita' indicate, fornendo almeno
i seguenti elementi: 
  a)  numero,  tipologia  di  siti  ispezionati  e  loro   coordinate
geografiche; 
  b) numero  di  campioni  analizzati  e  le  specie  ed  i  relativi
risultati; 
  c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio. 
  12.   Il   Servizio   fitosanitario   centrale   pubblichera'    le
comunicazioni ricevute sul sito web  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali.».