Art. 4
Ispezioni sul territorio nazionale relative
all'organismo specificato e sua identificazione
1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini annuali
sulle piante specificate per rilevare l'eventuale presenza
dell'organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di
uno specifico piano di monitoraggio regionale.
2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 e' attuato attraverso
indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale o
sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e
nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei
periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo
specificato, secondo gli orientamenti tecnici per le ispezioni di
Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione e le
pertinenti linee guida emanate dal Servizio fitosanitario centrale
(di seguito: «orientamenti tecnici per le ispezioni»).
3. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici
disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi
vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o
di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato nonche' di
tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la
presenza dell'organismo specificato.
4. Sono sottoposti a test analitici per la ricerca dell'organismo
specificato anche campioni di insetti vettori accertati o potenziali
al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso
in cui si trovino campioni di insetti vettori infetti si procede al
campionamento su materiale asintomatico delle piante specificate.
5. Le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree
considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo
specificato, quali ad esempio:
a) aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante
specificate;
b) vie di comunicazione che utilizzano piante specificate per
alberature stradali;
c) aree in cui e' svolta attivita' di produzione e commercio
concernente le piante specificate;
d) altre aree a rischio.
6. L'eventuale presenza dell'organismo specificato in zone diverse
dalle zone delimitate e' verificata mediante un'analisi molecolare e,
in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando,
conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi
molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati
della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo
specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti
del genoma.
7. L'eventuale presenza dell'organismo specificato nelle zone
delimitate e' verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato
positivo, essa e' individuata effettuando, conformemente alle norme
internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi
sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per
l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.
8. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi
6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso.
9. Le analisi elencate in tale banca dati sono divise in due
categorie a seconda della loro adeguatezza per l'individuazione
dell'organismo specificato e delle sue sottospecie nelle zone
delimitate e nelle zone diverse da quelle delimitate.
10. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto
del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome, di agenzie regionali
strumentali o di altri enti regionali competenti, per l'attuazione
delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo
tra le parti.
11. I Servizi fitosanitari regionali comunicano trimestralmente al
Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al
comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio
di propria competenza, secondo le modalita' indicate, fornendo almeno
i seguenti elementi:
a) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate
geografiche;
b) numero di campioni analizzati e le specie ed i relativi
risultati;
c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio.
12. Il Servizio fitosanitario centrale pubblichera' le
comunicazioni ricevute sul sito web del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.».