Art. 4 Ispezioni sul territorio nazionale relative all'organismo specificato e sua identificazione 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini annuali sulle piante specificate per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di uno specifico piano di monitoraggio regionale. 2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 e' attuato attraverso indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato, secondo gli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione e le pertinenti linee guida emanate dal Servizio fitosanitario centrale (di seguito: «orientamenti tecnici per le ispezioni»). 3. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato nonche' di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. 4. Sono sottoposti a test analitici per la ricerca dell'organismo specificato anche campioni di insetti vettori accertati o potenziali al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso in cui si trovino campioni di insetti vettori infetti si procede al campionamento su materiale asintomatico delle piante specificate. 5. Le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato, quali ad esempio: a) aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate; b) vie di comunicazione che utilizzano piante specificate per alberature stradali; c) aree in cui e' svolta attivita' di produzione e commercio concernente le piante specificate; d) altre aree a rischio. 6. L'eventuale presenza dell'organismo specificato in zone diverse dalle zone delimitate e' verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. 7. L'eventuale presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate e' verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa e' individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. 8. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi 6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso. 9. Le analisi elencate in tale banca dati sono divise in due categorie a seconda della loro adeguatezza per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie nelle zone delimitate e nelle zone diverse da quelle delimitate. 10. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, di agenzie regionali strumentali o di altri enti regionali competenti, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti. 11. I Servizi fitosanitari regionali comunicano trimestralmente al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalita' indicate, fornendo almeno i seguenti elementi: a) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche; b) numero di campioni analizzati e le specie ed i relativi risultati; c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio. 12. Il Servizio fitosanitario centrale pubblichera' le comunicazioni ricevute sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».