Art. 5 Piano nazionale di emergenza 1. Il Piano nazionale di emergenza, di cui all'allegato IV, predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera i) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, individua le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o confermata dell'organismo specificato. 2. Il Piano nazionale di emergenza stabilisce anche: a) i ruoli e le responsabilita' degli organismi coinvolti in tali azioni e del Servizio fitosanitario nazionale; b) uno o piu' laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato; c) le modalita' di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, il Servizio fitosanitario nazionale, gli operatori professionali interessati e il pubblico; d) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio; e) le modalita' di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni; f) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo specificato. 3. Il Servizio fitosanitario centrale valuta e sottopone a revisione il Piano nazionale di emergenza secondo necessita'. 4. Il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta, comunica il Piano nazionale di emergenza alla Commissione e informa tutti gli operatori professionali pertinenti attraverso la pubblicazione su internet.