Art. 5 
 
 
                    Piano nazionale di emergenza 
 
  1. Il  Piano  nazionale  di  emergenza,  di  cui  all'allegato  IV,
predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera  i)  del  decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  individua  le   azioni   da
intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o
confermata dell'organismo specificato. 
  2. Il Piano nazionale di emergenza stabilisce anche: 
  a) i ruoli e le responsabilita' degli organismi coinvolti  in  tali
azioni e del Servizio fitosanitario nazionale; 
  b) uno o piu' laboratori  specificamente  approvati  per  l'analisi
dell'organismo specificato; 
  c) le modalita' di comunicazione di tali azioni tra  gli  organismi
coinvolti,  il  Servizio  fitosanitario  nazionale,   gli   operatori
professionali interessati e il pubblico; 
  d) i protocolli  che  descrivono  i  metodi  di  esame  visivo,  di
campionamento e delle prove di laboratorio; 
  e)  le  modalita'  di  formazione  del  personale  degli  organismi
coinvolti in tali azioni; 
  f) le risorse minime da mettere a disposizione e le  procedure  per
rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza  confermata
o sospetta dell'organismo specificato. 
  3.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale  valuta  e  sottopone   a
revisione il Piano nazionale di emergenza secondo necessita'. 
  4. Il Servizio fitosanitario centrale, su  richiesta,  comunica  il
Piano nazionale di emergenza alla Commissione  e  informa  tutti  gli
operatori professionali pertinenti  attraverso  la  pubblicazione  su
internet.