Art. 6
Ricerca scientifica
1. E' fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale
vivo di Xylella fastidiosa o ogni materiale infetto da essa.
2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza la detenzione o il
trasferimento del materiale di cui al comma precedente in
applicazione del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le Istituzioni
scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attivita' di
indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne
preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale
competente e devono tempestivamente comunicarne i risultati agli
stessi Servizi, prima di darne diffusione pubblica.