Art. 7
Definizione delle zone delimitate
1. Se viene individuata la presenza dell'organismo specificato, il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio definisce
senza indugio una zona delimitata in conformita' al comma 2 (di
seguito «zona delimitata»).
In deroga al comma 1, se la presenza di una o piu' particolari
sottospecie dell'organismo specificato e' confermata, il Servizio
fitosanitario regionale puo' delimitare una zona in relazione solo a
quella sottospecie.
Se viene individuata la presenza di piu' di una sottospecie
dell'organismo specificato, il Servizio fitosanitario regionale
delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte
le sue possibili sottospecie.
Se l'individuazione della presenza di una sottospecie e' in corso,
il Servizio fitosanitario regionale delimita tale zona in relazione
all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.
L'individuazione della presenza delle sottospecie si basa sui
risultati delle analisi di cui all'art. 4, commi 7.
2. La zona delimitata e' costituita da una zona infetta e una zona
cuscinetto, in particolare:
a) la zona infetta comprende tutte le piante che risultano
contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano
sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte
dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere
contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante
contagiate o perche' provenienti da un luogo di produzione comune, se
noto, a quello delle piante contagiate, o perche' trattasi di piante
ottenute da queste ultime;
b) per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel
territorio della Provincia di Lecce e nei comuni elencati
nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta
provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le
particelle catastali («Fogli») di tali comuni;
c) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 5 km e circonda la
zona infetta. La zona cuscinetto puo' essere ridotta ad una larghezza
non inferiore a 1 km se sussiste un elevato livello di confidenza sul
fatto che la presenza iniziale dell'organismo specificato non si sia
diffusa e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute,
sono state immediatamente rimosse in un raggio di 100 m dalla pianta
risultata infetta;
nessun'altra pianta e' risultata infetta dall'organismo specificato
nella zona infetta da quando sono state adottate le misure di
eradicazione, in base ad analisi ufficiali effettuate almeno una
volta all'anno tenendo conto degli orientamenti tecnici per le
ispezioni di Xylella fastidiosa. Tali analisi si basano su uno schema
di campionamento che e' in grado di individuare con un'affidabilita'
del 99% un livello di presenza di piante infette pari o superiore
all'1% e che e' diretto a piante sintomatiche, nonche' a piante
asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche;
e' stata condotta un'ispezione di delimitazione in una zona larga
almeno 5 km che circonda la zona infetta, che ha concluso che
l'organismo specificato non risulta presente in tale zona. Tale
ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100
m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona
infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km
all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali
quadrati il Servizio fitosanitario regionale interessato effettua
ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi
delle piante sintomatiche, nonche' delle piante asintomatiche in
prossimita' di quelle sintomatiche;
da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona
infetta non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo
specificato, in base alle analisi effettuate due volte durante la
stagione di volo del vettore e in conformita' delle norme
internazionali. Tali analisi permettono di concludere che la naturale
diffusione dell'organismo specificato e' esclusa.
Quando riduce la larghezza della zona cuscinetto, il Servizio
fitosanitario regionale comunica immediatamente al Servizio
fitosanitario centrale la giustificazione di tale riduzione, che ne
da' immediata comunicazione alla Commissione e agli altri Stati
membri.
Nel caso di una zona infetta ai fini delle misure di contenimento
di cui all'art. 10, comma 1, la zona cuscinetto ha una larghezza di
almeno 10 km.
d) la delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi
scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi
vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla
distribuzione delle piante specificate nell'area interessata.
3. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata nella
zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona
cuscinetto e' immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.
4. I Servizi fitosanitari regionali tengono e aggiornano un elenco
delle zone delimitate definite nei rispettivi territori, pubblicano
tale elenco e ogni suo aggiornamento, e ne danno immediata
comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
Il Servizio fitosanitario centrale notifica tale elenco e ogni suo
aggiornamento alla Commissione conformemente alla decisione di
esecuzione 2014/917/UE della Commissione.
Sulla base di tali notifiche la Commissione aggiorna e pubblica il
suo elenco delle zone delimitate.
5. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 4 e al monitoraggio
di cui all'art. 9, comma 8, in una zona delimitata non viene rilevata
la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni,
e' possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi il
Servizio fitosanitario regionale trasmette la notifica di revoca al
Servizio fitosanitario centrale, che ne da' comunicazione alla
Commissione e agli altri Stati membri.
6. In deroga al precedente comma, qualora un Servizio fitosanitario
regionale abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non
inferiore a 1 km a norma del comma 2, lettera c), tale Servizio puo'
revocare tale zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione
iniziale, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) a seguito delle misure adottate a norma del comma 2, lettera c),
si conclude con un elevato livello di confidenza che la presenza
iniziale dell'organismo specificato era un caso isolato e che non vi
e' stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva zona
delimitata;
b) il piu' vicino possibile al momento della revoca, nella zona
delimitata sono state effettuate analisi ufficiali tenendo conto
degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa e
utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con
un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette
pari all'1%, in conformita' delle norme internazionali e diretto a
piante sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di
quelle sintomatiche.
Se una zona delimitata e' revocata a norma del secondo comma, le
piante specificate situate nella zona delimitata definita
precedentemente sono soggette a ispezioni intensive nei due anni
successivi. Tali ispezioni sono condotte utilizzando uno schema di
campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un
livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1%, in
conformita' delle norme internazionali e in base a principi tecnici e
scientifici relativi alla potenziale diffusione dell'organismo
specificato nelle immediate vicinanze, e diretto a piante
sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di quelle
sintomatiche.
Quando revoca la zona delimitata dodici mesi dopo la sua
definizione iniziale, il Servizio fitosanitario regionale notifica
immediatamente la giustificazione di tale revoca al Servizio
fitosanitario centrale che ne da' comunicazione alla Commissione e
agli altri Stati membri.
7. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo'
decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto
di recente nella zona insieme alle piante su cui e' stato rilevato o
che l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito protetto
fisicamente dai vettori di tale organismo;
b) vi e' motivo di credere che tali piante fossero state contagiate
prima della loro introduzione nella zona in questione;
c) in prossimita' di tali piante non sono stati individuati vettori
che trasportano l'organismo specificato, sulla base di analisi
effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a livello
internazionale.
8. Nel caso di cui al comma 5, il Servizio fitosanitario regionale:
a) effettua un'ispezione annuale per un periodo di almeno due anni,
al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a
quelle sulle quali e' stato rilevato inizialmente l'organismo
specificato;
b) in base agli esiti dell'ispezione, decide se sia necessario
definire una zona delimitata;
c) comunica al Servizio fitosanitario centrale i motivi per i quali
non definisce una zona delimitata e l'esito dell'ispezione di cui
alla lettera a), non appena disponibile.