Art. 7 Definizione delle zone delimitate 1. Se viene individuata la presenza dell'organismo specificato, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio definisce senza indugio una zona delimitata in conformita' al comma 2 (di seguito «zona delimitata»). In deroga al comma 1, se la presenza di una o piu' particolari sottospecie dell'organismo specificato e' confermata, il Servizio fitosanitario regionale puo' delimitare una zona in relazione solo a quella sottospecie. Se viene individuata la presenza di piu' di una sottospecie dell'organismo specificato, il Servizio fitosanitario regionale delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. Se l'individuazione della presenza di una sottospecie e' in corso, il Servizio fitosanitario regionale delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. L'individuazione della presenza delle sottospecie si basa sui risultati delle analisi di cui all'art. 4, commi 7. 2. La zona delimitata e' costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto, in particolare: a) la zona infetta comprende tutte le piante che risultano contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perche' provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perche' trattasi di piante ottenute da queste ultime; b) per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della Provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali («Fogli») di tali comuni; c) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 5 km e circonda la zona infetta. La zona cuscinetto puo' essere ridotta ad una larghezza non inferiore a 1 km se sussiste un elevato livello di confidenza sul fatto che la presenza iniziale dell'organismo specificato non si sia diffusa e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, sono state immediatamente rimosse in un raggio di 100 m dalla pianta risultata infetta; nessun'altra pianta e' risultata infetta dall'organismo specificato nella zona infetta da quando sono state adottate le misure di eradicazione, in base ad analisi ufficiali effettuate almeno una volta all'anno tenendo conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa. Tali analisi si basano su uno schema di campionamento che e' in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1% e che e' diretto a piante sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche; e' stata condotta un'ispezione di delimitazione in una zona larga almeno 5 km che circonda la zona infetta, che ha concluso che l'organismo specificato non risulta presente in tale zona. Tale ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati il Servizio fitosanitario regionale interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche; da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo specificato, in base alle analisi effettuate due volte durante la stagione di volo del vettore e in conformita' delle norme internazionali. Tali analisi permettono di concludere che la naturale diffusione dell'organismo specificato e' esclusa. Quando riduce la larghezza della zona cuscinetto, il Servizio fitosanitario regionale comunica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la giustificazione di tale riduzione, che ne da' immediata comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri. Nel caso di una zona infetta ai fini delle misure di contenimento di cui all'art. 10, comma 1, la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km. d) la delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell'area interessata. 3. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto e' immediatamente riveduta e modificata di conseguenza. 4. I Servizi fitosanitari regionali tengono e aggiornano un elenco delle zone delimitate definite nei rispettivi territori, pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento, e ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale. Il Servizio fitosanitario centrale notifica tale elenco e ogni suo aggiornamento alla Commissione conformemente alla decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione. Sulla base di tali notifiche la Commissione aggiorna e pubblica il suo elenco delle zone delimitate. 5. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 4 e al monitoraggio di cui all'art. 9, comma 8, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, e' possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi il Servizio fitosanitario regionale trasmette la notifica di revoca al Servizio fitosanitario centrale, che ne da' comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri. 6. In deroga al precedente comma, qualora un Servizio fitosanitario regionale abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km a norma del comma 2, lettera c), tale Servizio puo' revocare tale zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) a seguito delle misure adottate a norma del comma 2, lettera c), si conclude con un elevato livello di confidenza che la presenza iniziale dell'organismo specificato era un caso isolato e che non vi e' stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva zona delimitata; b) il piu' vicino possibile al momento della revoca, nella zona delimitata sono state effettuate analisi ufficiali tenendo conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa e utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari all'1%, in conformita' delle norme internazionali e diretto a piante sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche. Se una zona delimitata e' revocata a norma del secondo comma, le piante specificate situate nella zona delimitata definita precedentemente sono soggette a ispezioni intensive nei due anni successivi. Tali ispezioni sono condotte utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1%, in conformita' delle norme internazionali e in base a principi tecnici e scientifici relativi alla potenziale diffusione dell'organismo specificato nelle immediate vicinanze, e diretto a piante sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche. Quando revoca la zona delimitata dodici mesi dopo la sua definizione iniziale, il Servizio fitosanitario regionale notifica immediatamente la giustificazione di tale revoca al Servizio fitosanitario centrale che ne da' comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri. 7. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo' decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui e' stato rilevato o che l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito protetto fisicamente dai vettori di tale organismo; b) vi e' motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione; c) in prossimita' di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l'organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a livello internazionale. 8. Nel caso di cui al comma 5, il Servizio fitosanitario regionale: a) effettua un'ispezione annuale per un periodo di almeno due anni, al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali e' stato rilevato inizialmente l'organismo specificato; b) in base agli esiti dell'ispezione, decide se sia necessario definire una zona delimitata; c) comunica al Servizio fitosanitario centrale i motivi per i quali non definisce una zona delimitata e l'esito dell'ispezione di cui alla lettera a), non appena disponibile.