Art. 7 
 
 
                  Definizione delle zone delimitate 
 
  1. Se viene individuata la presenza dell'organismo specificato,  il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio  definisce
senza indugio una zona delimitata  in  conformita'  al  comma  2  (di
seguito «zona delimitata»). 
  In deroga al comma 1, se la presenza  di  una  o  piu'  particolari
sottospecie dell'organismo specificato  e'  confermata,  il  Servizio
fitosanitario regionale puo' delimitare una zona in relazione solo  a
quella sottospecie. 
  Se viene  individuata  la  presenza  di  piu'  di  una  sottospecie
dell'organismo  specificato,  il  Servizio  fitosanitario   regionale
delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e  a  tutte
le sue possibili sottospecie. 
  Se l'individuazione della presenza di una sottospecie e' in  corso,
il Servizio fitosanitario regionale delimita tale zona  in  relazione
all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. 
  L'individuazione della  presenza  delle  sottospecie  si  basa  sui
risultati delle analisi di cui all'art. 4, commi 7. 
  2. La zona delimitata e' costituita da una zona infetta e una  zona
cuscinetto, in particolare: 
  a)  la  zona  infetta  comprende  tutte  le  piante  che  risultano
contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano
sintomi  tali  da  indicare   la   possibile   infezione   da   parte
dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere
contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante
contagiate o perche' provenienti da un luogo di produzione comune, se
noto, a quello delle piante contagiate, o perche' trattasi di  piante
ottenute da queste ultime; 
  b) per quanto riguarda la presenza dell'organismo  specificato  nel
territorio  della  Provincia  di  Lecce   e   nei   comuni   elencati
nell'allegato II,  la  zona  infetta  comprende  almeno  la  suddetta
provincia  e  i  comuni  elencati,  oppure,  dove   applicabile,   le
particelle catastali («Fogli») di tali comuni; 
  c) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 5 km e circonda la
zona infetta. La zona cuscinetto puo' essere ridotta ad una larghezza
non inferiore a 1 km se sussiste un elevato livello di confidenza sul
fatto che la presenza iniziale dell'organismo specificato non si  sia
diffusa e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 
  tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute,
sono state immediatamente rimosse in un raggio di 100 m dalla  pianta
risultata infetta; 
  nessun'altra pianta e' risultata infetta dall'organismo specificato
nella zona infetta  da  quando  sono  state  adottate  le  misure  di
eradicazione, in base ad  analisi  ufficiali  effettuate  almeno  una
volta all'anno  tenendo  conto  degli  orientamenti  tecnici  per  le
ispezioni di Xylella fastidiosa. Tali analisi si basano su uno schema
di campionamento che e' in grado di individuare con  un'affidabilita'
del 99% un livello di presenza di piante  infette  pari  o  superiore
all'1% e che e' diretto  a  piante  sintomatiche,  nonche'  a  piante
asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche; 
  e' stata condotta un'ispezione di delimitazione in una  zona  larga
almeno 5 km che  circonda  la  zona  infetta,  che  ha  concluso  che
l'organismo specificato non  risulta  presente  in  tale  zona.  Tale
ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100
m all'interno di una zona larga almeno 1  km  che  circonda  la  zona
infetta e su una griglia suddivisa  in  quadrati  di  1  km  ×  1  km
all'interno del resto della zona  cuscinetto.  In  ciascuno  di  tali
quadrati il Servizio  fitosanitario  regionale  interessato  effettua
ispezioni visive delle piante specificate e campionamento  e  analisi
delle piante sintomatiche,  nonche'  delle  piante  asintomatiche  in
prossimita' di quelle sintomatiche; 
  da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona
infetta non sono stati rilevati vettori che  trasportano  l'organismo
specificato, in base alle analisi effettuate  due  volte  durante  la
stagione  di  volo  del  vettore  e  in   conformita'   delle   norme
internazionali. Tali analisi permettono di concludere che la naturale
diffusione dell'organismo specificato e' esclusa. 
  Quando riduce la  larghezza  della  zona  cuscinetto,  il  Servizio
fitosanitario   regionale   comunica   immediatamente   al   Servizio
fitosanitario centrale la giustificazione di tale riduzione,  che  ne
da' immediata comunicazione  alla  Commissione  e  agli  altri  Stati
membri. 
  Nel caso di una zona infetta ai fini delle misure  di  contenimento
di cui all'art. 10, comma 1, la zona cuscinetto ha una  larghezza  di
almeno 10 km. 
    d) la delimitazione esatta delle zone si basa su validi  principi
scientifici, sulla biologia dell'organismo  specificato  e  dei  suoi
vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla
distribuzione delle piante specificate nell'area interessata. 
  3. Se la presenza dell'organismo specificato  e'  confermata  nella
zona cuscinetto, la delimitazione della zona  infetta  e  della  zona
cuscinetto e' immediatamente riveduta e modificata di conseguenza. 
  4. I Servizi fitosanitari regionali tengono e aggiornano un  elenco
delle zone delimitate definite nei rispettivi  territori,  pubblicano
tale  elenco  e  ogni  suo  aggiornamento,  e  ne   danno   immediata
comunicazione al Servizio fitosanitario centrale. 
  Il Servizio fitosanitario centrale notifica tale elenco e ogni  suo
aggiornamento  alla  Commissione  conformemente  alla  decisione   di
esecuzione 2014/917/UE della Commissione. 
  Sulla base di tali notifiche la Commissione aggiorna e pubblica  il
suo elenco delle zone delimitate. 
  5. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 4 e  al  monitoraggio
di cui all'art. 9, comma 8, in una zona delimitata non viene rilevata
la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni,
e' possibile revocare la delimitazione della zona. In  tali  casi  il
Servizio fitosanitario regionale trasmette la notifica di  revoca  al
Servizio  fitosanitario  centrale,  che  ne  da'  comunicazione  alla
Commissione e agli altri Stati membri. 
  6. In deroga al precedente comma, qualora un Servizio fitosanitario
regionale abbia ridotto  la  zona  cuscinetto  a  una  larghezza  non
inferiore a 1 km a norma del comma 2, lettera c), tale Servizio  puo'
revocare tale  zona  delimitata  12  mesi  dopo  la  sua  definizione
iniziale, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: 
  a) a seguito delle misure adottate a norma del comma 2, lettera c),
si conclude con un elevato livello  di  confidenza  che  la  presenza
iniziale dell'organismo specificato era un caso isolato e che non  vi
e'  stata  alcuna  ulteriore   diffusione   nella   rispettiva   zona
delimitata; 
  b) il piu' vicino possibile al momento  della  revoca,  nella  zona
delimitata sono state  effettuate  analisi  ufficiali  tenendo  conto
degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella  fastidiosa  e
utilizzando uno schema di campionamento in grado di  individuare  con
un'affidabilita' del 99% un livello di  presenza  di  piante  infette
pari all'1%, in conformita' delle norme internazionali  e  diretto  a
piante sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di
quelle sintomatiche. 
  Se una zona delimitata e' revocata a norma del  secondo  comma,  le
piante   specificate   situate   nella   zona   delimitata   definita
precedentemente sono soggette a  ispezioni  intensive  nei  due  anni
successivi. Tali ispezioni sono condotte utilizzando  uno  schema  di
campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un
livello di presenza di piante infette pari  o  superiore  all'1%,  in
conformita' delle norme internazionali e in base a principi tecnici e
scientifici  relativi  alla  potenziale   diffusione   dell'organismo
specificato  nelle  immediate   vicinanze,   e   diretto   a   piante
sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di quelle
sintomatiche. 
  Quando  revoca  la  zona  delimitata dodici  mesi   dopo   la   sua
definizione iniziale, il Servizio  fitosanitario  regionale  notifica
immediatamente  la  giustificazione  di  tale  revoca   al   Servizio
fitosanitario centrale che ne da' comunicazione  alla  Commissione  e
agli altri Stati membri. 
  7. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario  regionale  puo'
decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
  a) vi sono prove che l'organismo specificato sia  stato  introdotto
di recente nella zona insieme alle piante su cui e' stato rilevato  o
che l'organismo specificato sia stato rilevato in  un  sito  protetto
fisicamente dai vettori di tale organismo; 
  b) vi e' motivo di credere che tali piante fossero state contagiate
prima della loro introduzione nella zona in questione; 
  c) in prossimita' di tali piante non sono stati individuati vettori
che  trasportano  l'organismo  specificato,  sulla  base  di  analisi
effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a livello
internazionale. 
  8. Nel caso di cui al comma 5, il Servizio fitosanitario regionale: 
  a) effettua un'ispezione annuale per un periodo di almeno due anni,
al fine di accertare se sono state contagiate altre  piante  oltre  a
quelle  sulle  quali  e'  stato  rilevato  inizialmente   l'organismo
specificato; 
  b) in base agli esiti  dell'ispezione,  decide  se  sia  necessario
definire una zona delimitata; 
  c) comunica al Servizio fitosanitario centrale i motivi per i quali
non definisce una zona delimitata e  l'esito  dell'ispezione  di  cui
alla lettera a), non appena disponibile.