Art. 8 Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette 1. E' vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. 2. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare l'impianto di piante ospiti all'interno delle zone infette elencate nell'allegato II in cui sono applicate misure di contenimento a norma dell'art. 10, fuorche' nella zona di 20 km di cui all'art. 10, comma 7, lettera c). Qualora decida di concedere le autorizzazioni, il Servizio fitosanitario regionale privilegia le piante ospiti appartenenti a varieta' che il Comitato fitosanitario nazionale ha dichiarato resistenti o tolleranti all'organismo specificato.