Art. 8
Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette
1. E' vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo
per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.
2. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo'
autorizzare l'impianto di piante ospiti all'interno delle zone
infette elencate nell'allegato II in cui sono applicate misure di
contenimento a norma dell'art. 10, fuorche' nella zona di 20 km di
cui all'art. 10, comma 7, lettera c). Qualora decida di concedere le
autorizzazioni, il Servizio fitosanitario regionale privilegia le
piante ospiti appartenenti a varieta' che il Comitato fitosanitario
nazionale ha dichiarato resistenti o tolleranti all'organismo
specificato.