Art. 8 
 
 
     Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette 
 
  1. E' vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo
per i  siti  che  sono  protetti  fisicamente  contro  l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. 
  2. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario  regionale  puo'
autorizzare  l'impianto  di  piante  ospiti  all'interno  delle  zone
infette elencate nell'allegato II in cui  sono  applicate  misure  di
contenimento a norma dell'art. 10, fuorche' nella zona di  20  km  di
cui all'art. 10, comma 7, lettera c). Qualora decida di concedere  le
autorizzazioni, il Servizio  fitosanitario  regionale  privilegia  le
piante ospiti appartenenti a varieta' che il  Comitato  fitosanitario
nazionale  ha  dichiarato  resistenti  o   tolleranti   all'organismo
specificato.