Art. 9 
 
 
                       Misure di eradicazione 
 
  1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha  stabilito  la  zona
delimitata di cui all'art. 7, dispone in tale zona le misure  di  cui
ai commi successivi. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale competente, entro un  raggio
di 100 m  attorno  alle  piante  che  sono  state  esaminate  e  sono
risultate infette dall'organismo specificato dispone e  controlla  la
rimozione immediata di: 
  a) piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute; 
  b) piante infette dall'organismo specificato; 
  c)  piante  che  presentano  sintomi  indicativi  della   possibile
infezione da parte di tale organismo o sospettate di  essere  infette
da tale organismo. 
  3. In deroga al comma 2,  lettera  a),  il  Servizio  fitosanitario
regionale puo' decidere  che  non  e'  necessario  rimuovere  singole
piante  ospiti  ufficialmente  riconosciute  come  piante  di  valore
storico, purche' siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 
  a)  le  piante  ospiti  in  questione  sono  state   sottoposte   a
campionamento e analisi conformemente all'art.  4,  comma  7,  ed  e'
stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato; 
  b) le singole piante  ospiti  o  la  zona  interessata  sono  state
isolate fisicamente dai  vettori  in  modo  adeguato  affinche'  tali
piante non  contribuiscano  all'ulteriore  diffusione  dell'organismo
specificato; 
  c) sono  state  applicate  pratiche  agricole  appropriate  per  la
gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori. 
  Prima di concedere una deroga, il Servizio fitosanitario  regionale
notifica al Servizio fitosanitario centrale, che ne da' comunicazione
alla Commissione, il risultato delle analisi e del  campionamento  di
cui alla lettera a), la descrizione e la giustificazione delle misure
di cui alle lettere b) e c) che intende adottare e l'ubicazione delle
singole piante. La Commissione pubblica l'elenco e l'ubicazione delle
piante ospiti per le quali e' concessa tale deroga. 
  Ciascuna di tali piante e' oggetto  di  un'ispezione  ufficiale  da
parte del Servizio fitosanitario regionale  durante  la  stagione  di
volo del vettore al fine di rilevare l'eventuale presenza di  sintomi
dell'organismo specificato e verificare l'adeguatezza dell'isolamento
fisico.  Se  si  osservano  sintomi,  la   pianta   e'   soggetta   a
campionamento e  analisi  per  rilevare  la  presenza  dell'organismo
specificato. 
  4.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  competente  dispone  il
campionamento e l'esame delle piante specificate nel raggio di 100  m
attorno a ciascuna delle piante  infette,  conformemente  alla  norma
internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31. 
  5. Il Servizio  fitosanitario  regionale  competente,  prima  della
rimozione delle piante di cui al comma  2,  dispone  l'esecuzione  di
opportuni trattamenti fitosanitari contro  i  vettori  dell'organismo
specificato  e  le  piante  che  possono  ospitare  i  vettori.   Gli
interventi contro il vettore  possono  includere,  se  del  caso,  la
rimozione di piante. 
  6. Il Servizio fitosanitario regionale competente, in situ o in  un
luogo vicino designato a tal fine  all'interno  della  zona  infetta,
dispone la distruzione delle piante e delle parti di piante di cui al
comma 2, in modo da garantire  che  l'organismo  specificato  non  si
diffonda. 
  7. Il Servizio fitosanitario regionale competente effettua adeguate
indagini per  individuare  l'origine  dell'infezione,  rintraccia  le
piante specificate associate  ai  casi  di  infezione  in  questione,
comprese quelle che siano state eventualmente  spostate  prima  della
definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini  sono
comunicati   ai    Servizi    fitosanitari    regionali    competenti
rispettivamente per il territorio dal quale provengono le  piante  in
questione, per il territorio attraversato, nonche' per il  territorio
in cui  tali  piante  sono  entrate,  informando  anche  il  Servizio
fitosanitario centrale. 
  8.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  controlla  la  presenza
dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali,  tenendo  conto
degli orientamenti tecnici per le ispezioni  di  Xylella  fastidiosa.
Esso  effettua  ispezioni   visive   delle   piante   specificate   e
campionamento e analisi  delle  piante  sintomatiche,  nonche'  delle
piante  asintomatiche  in   prossimita'   di   quelle   sintomatiche,
conformemente alle rispettive disposizioni dell'art. 4. 
  Nelle zone  cuscinetto,  le  superfici  oggetto  dell'ispezione  si
basano su una griglia  suddivisa  in  quadrati  di  100  m  ×  100  m
all'interno di una zona larga  almeno  1  km  che  circonda  la  zona
infetta e su una griglia suddivisa  in  quadrati  di  1  km  ×  1  km
all'interno del resto della zona  cuscinetto.  In  ciascuno  di  tali
quadrati il Servizio  fitosanitario  regionale  interessato  effettua
ispezioni visive delle  piante  specificate  e  un  campionamento  ed
un'analisi  delle   piante   sintomatiche,   nonche'   delle   piante
asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche. 
  9. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico  in
merito alla minaccia costituita dall'organismo  specificato,  nonche'
in merito alle misure adottate  per  impedirne  l'introduzione  e  la
diffusione nell'Unione e dispone l'installazione di  una  segnaletica
stradale che identifica i confini della zona delimitata. 
  10. Se necessario,  il  Servizio  fitosanitario  regionale  dispone
l'adozione di  misure  tese  ad  affrontare  qualsiasi  situazione  o
comportamento impeditivi e dilatori delle procedure  di  eradicazione
adeguata di  tutte  le  piante  contagiate  o  sospette  di  esserlo,
indipendentemente dalla loro  ubicazione,  dal  fatto  che  siano  di
proprieta' pubblica o privata o  dalla  persona  o  ente  che  ne  e'
responsabile. 
  11. Il Servizio  fitosanitario  regionale  adotta  qualsiasi  altra
misura  in  grado  di  contribuire  all'eradicazione   dell'organismo
specificato, tenendo conto della norma ISPM  n.  9  e  applicando  un
approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n.
14. 
  12.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  promuove  e   diffonde
adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato
e dei suoi vettori.