Art. 9 Misure di eradicazione 1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito la zona delimitata di cui all'art. 7, dispone in tale zona le misure di cui ai commi successivi. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato dispone e controlla la rimozione immediata di: a) piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute; b) piante infette dall'organismo specificato; c) piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo. 3. In deroga al comma 2, lettera a), il Servizio fitosanitario regionale puo' decidere che non e' necessario rimuovere singole piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purche' siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le piante ospiti in questione sono state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all'art. 4, comma 7, ed e' stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato; b) le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinche' tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato; c) sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori. Prima di concedere una deroga, il Servizio fitosanitario regionale notifica al Servizio fitosanitario centrale, che ne da' comunicazione alla Commissione, il risultato delle analisi e del campionamento di cui alla lettera a), la descrizione e la giustificazione delle misure di cui alle lettere b) e c) che intende adottare e l'ubicazione delle singole piante. La Commissione pubblica l'elenco e l'ubicazione delle piante ospiti per le quali e' concessa tale deroga. Ciascuna di tali piante e' oggetto di un'ispezione ufficiale da parte del Servizio fitosanitario regionale durante la stagione di volo del vettore al fine di rilevare l'eventuale presenza di sintomi dell'organismo specificato e verificare l'adeguatezza dell'isolamento fisico. Se si osservano sintomi, la pianta e' soggetta a campionamento e analisi per rilevare la presenza dell'organismo specificato. 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente dispone il campionamento e l'esame delle piante specificate nel raggio di 100 m attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31. 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente, prima della rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone l'esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Gli interventi contro il vettore possono includere, se del caso, la rimozione di piante. 6. Il Servizio fitosanitario regionale competente, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta, dispone la distruzione delle piante e delle parti di piante di cui al comma 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda. 7. Il Servizio fitosanitario regionale competente effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati ai Servizi fitosanitari regionali competenti rispettivamente per il territorio dal quale provengono le piante in questione, per il territorio attraversato, nonche' per il territorio in cui tali piante sono entrate, informando anche il Servizio fitosanitario centrale. 8. Il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, tenendo conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa. Esso effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell'art. 4. Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati il Servizio fitosanitario regionale interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche. 9. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonche' in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione e dispone l'installazione di una segnaletica stradale che identifica i confini della zona delimitata. 10. Se necessario, il Servizio fitosanitario regionale dispone l'adozione di misure tese ad affrontare qualsiasi situazione o comportamento impeditivi e dilatori delle procedure di eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile. 11. Il Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14. 12. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.