Art. 9
Misure di eradicazione
1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito la zona
delimitata di cui all'art. 7, dispone in tale zona le misure di cui
ai commi successivi.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente, entro un raggio
di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono
risultate infette dall'organismo specificato dispone e controlla la
rimozione immediata di:
a) piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;
b) piante infette dall'organismo specificato;
c) piante che presentano sintomi indicativi della possibile
infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette
da tale organismo.
3. In deroga al comma 2, lettera a), il Servizio fitosanitario
regionale puo' decidere che non e' necessario rimuovere singole
piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore
storico, purche' siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le piante ospiti in questione sono state sottoposte a
campionamento e analisi conformemente all'art. 4, comma 7, ed e'
stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato;
b) le singole piante ospiti o la zona interessata sono state
isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinche' tali
piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo
specificato;
c) sono state applicate pratiche agricole appropriate per la
gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.
Prima di concedere una deroga, il Servizio fitosanitario regionale
notifica al Servizio fitosanitario centrale, che ne da' comunicazione
alla Commissione, il risultato delle analisi e del campionamento di
cui alla lettera a), la descrizione e la giustificazione delle misure
di cui alle lettere b) e c) che intende adottare e l'ubicazione delle
singole piante. La Commissione pubblica l'elenco e l'ubicazione delle
piante ospiti per le quali e' concessa tale deroga.
Ciascuna di tali piante e' oggetto di un'ispezione ufficiale da
parte del Servizio fitosanitario regionale durante la stagione di
volo del vettore al fine di rilevare l'eventuale presenza di sintomi
dell'organismo specificato e verificare l'adeguatezza dell'isolamento
fisico. Se si osservano sintomi, la pianta e' soggetta a
campionamento e analisi per rilevare la presenza dell'organismo
specificato.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente dispone il
campionamento e l'esame delle piante specificate nel raggio di 100 m
attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma
internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente, prima della
rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone l'esecuzione di
opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo
specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Gli
interventi contro il vettore possono includere, se del caso, la
rimozione di piante.
6. Il Servizio fitosanitario regionale competente, in situ o in un
luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta,
dispone la distruzione delle piante e delle parti di piante di cui al
comma 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si
diffonda.
7. Il Servizio fitosanitario regionale competente effettua adeguate
indagini per individuare l'origine dell'infezione, rintraccia le
piante specificate associate ai casi di infezione in questione,
comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della
definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono
comunicati ai Servizi fitosanitari regionali competenti
rispettivamente per il territorio dal quale provengono le piante in
questione, per il territorio attraversato, nonche' per il territorio
in cui tali piante sono entrate, informando anche il Servizio
fitosanitario centrale.
8. Il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza
dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, tenendo conto
degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa.
Esso effettua ispezioni visive delle piante specificate e
campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle
piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche,
conformemente alle rispettive disposizioni dell'art. 4.
Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si
basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m
all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona
infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km
all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali
quadrati il Servizio fitosanitario regionale interessato effettua
ispezioni visive delle piante specificate e un campionamento ed
un'analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle piante
asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche.
9. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in
merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonche'
in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la
diffusione nell'Unione e dispone l'installazione di una segnaletica
stradale che identifica i confini della zona delimitata.
10. Se necessario, il Servizio fitosanitario regionale dispone
l'adozione di misure tese ad affrontare qualsiasi situazione o
comportamento impeditivi e dilatori delle procedure di eradicazione
adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo,
indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di
proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e'
responsabile.
11. Il Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra
misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo
specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un
approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n.
14.
12. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde
adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato
e dei suoi vettori.